Page 256 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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256 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
unicamente del comandante di stazione. Ciò fa anche ritenere che dovesse
essere l’unico militare incaricato di provvedere alla materiale compilazio-
ne.
nell’ambito del servizio d’istituto e della pubblica sicurezza si può in-
scrivere il registro delle traduzioni che doveva contenere tutte le indicazio-
ni relative al trasferimento di detenuti.
infatti, «è destinato ad inscrivervi tutti i ditenuti posti in condotta dalla
Stazione o tradotti di passaggio. Si avrà cura d’indicare sempre i nomi dei
Carabinieri comandati per tale servizio, la data dell’arrivo e partenza dei
tradotti, la loro provenienza e direzione, il delitto di cui sono prevenuti, da
chi fu rilasciato l’ordine di traduzione, le qualità e quantità delle carte ed
oggetti, che vi sono uniti. Si dovrà inoltre far menzione su tale registro,
nella colonna delle annotazioni, occorrendo, di tutti i casi previsti negli
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articoli di questo servizio» .
il «registro di traduzione dei ditenuti» era esemplificato dal modello n.
23 (previsto dall’articolo 396, par. 9), mentre l’ordine di traduzione era ri-
portato al modello n. 10 (art. 292 e sgg.) e l’avviso di consegna al modello
n. 11 (art. 319).
il registro prevedeva l’indicazione della stazione da cui erano stati con-
segnati i tradotti, la data d’arrivo e di partenza dalla stazione, il nome e
cognome dei detenuti e la precisazione se militari o civili, la «natura delle
carte da cui sono accompagnati», l’autorità che ne aveva richiesto la tradu-
zione, la provenienza dei detenuti e la loro destinazione, l’indicazione del
grado, nome e cognome dei sottufficiali e carabinieri in servizio di tradu-
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zione e una colonna riservata per annotazioni .
Per ogni persona tradotta doveva essere compilato l’ordine di traduzio-
ne conformemente al modello n. 10 che riportava, sulla parte sinistra del
documento, la catena di comando della stazione (divisione, compagnia,
luogotenenza), i dati anagrafici e somatici della persona interessata (nome
e cognome, paternità, età, statura, capelli, fronte ciglia, occhi, naso, bocca,
mento, viso, colorito, marche [segni] particolari, mentre nella parte destra
lo stampato richiedeva l’inserimento di alcuni dati relativi ai militari inca-
ricati del servizio, precisando il luogo di custodia del detenuto, il luogo di
destinazione finale e l’autorità alla quale consegnare l’individuo, identifi-
politici del 1821, in «il Risorgimento italiano, Rivista storica», 5 (1912), n. 1, p. 23.
193 Regolamento generale cit., art. 405.
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ivi, art. 295.

