Page 260 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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260 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
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la precisazione del tipo di ordinanza , le indicazione relative al militare,
il mittente e il ricevente finale, con gli orari di partenza e la stazione di de-
stinazione. La figlia, ovvero il «foglio d’ordine e d’accompagnamento per
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ordinanza espressa» da consegnare al militare che iniziava o proseguiva
il servizio, doveva recare, a cura di ogni comandante di stazione lungo
l’itinerario, «il nome, cognome e grado dell’individuo comandato, la Sta-
zione da cui proviene, quella successiva da percorrersi, ed il giorno, l’ora e
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minuto dell’arrivo e partenza» .
il servizio di ordinanza era assolto di stazione in stazione con la conse-
gna del «foglio d’ordinanza» e della corrispondenza al militare dell’altra
stazione, sino a quella di destinazione finale. il comandante di quest’ultima
avrebbe avuto l’onere di trasmettere la corrispondenza alle autorità indi-
cate sulle lettere provvedendo, nel contempo, a informare il comandante
mittente attraverso il «primo giro di posta [...] trasmettendo in pari tempo
al Colonnello il foglio d’ordinanza» che era servito per il servizio. il
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comandante mittente avrebbe unito le lettere di ricevuta alle matrici del re-
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gistro . il foglio d’ordinanza doveva essere siglato dall’ufficiale nel solo
caso in cui la stazione da cui partiva la corrispondenza aveva un comando
d’ufficiale in sede .
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allo scopo di evitare abusi in tale tipo di servizio, inoltre, erano anche
riportate alcune indicazioni circa le comunicazioni che potevano essere
inviate con l’ordinanza espressa e, in particolare, gli «ordini aperti ema-
nati dall’ispettore Generale, o dal Colonnello, o di quelli, che avessero
per oggetto la scorta delle ll.MM., della Famiglia Reale, o di qualche
altro distinto personaggio» . inoltre, era consentito diffondere «nelle at-
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tigue Stazioni i connotati su d’un foglio aperto, il quale però non potrà
essere inoltrato oltre il capo-luogo delle rispettive Luogotenenze» , nel
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solo caso in cui la fattispecie fosse stata «d’atroce delitto, o di importante
evasione», con l’unica finalità di rendere tempestiva e efficace l’attività di
211 L’ordinanza era considerata di maggiore o minore priorità a seconda del numero dei sigilli ap-
posti sulla «sopracarta dei pieghi». Era previsto che, con un solo sigillo, l’ordinanza fosse svolta al
passo, con 2 sigilli al trotto e con 3 al galoppo. Regolamento generale cit., art. 355.
212 Si veda il modello a stampa n. 12, ivi, p. (31).
213 ivi, art. 369.
214 ivi, art. 364.
215 ivi, art. 368.
216 ivi, art. 365.
217 ivi, art. 371.
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Ibidem.

