Page 261 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
P. 261
Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 261
ricerca delle persone sospettate. il luogotenente, ricevutane comunicazio-
ne, avrebbe poi dovuto farne proseguire la diramazione «colla via diretta,
o gerarchica secondo l’urgenza, ma sempre per mezzo di lettera chiusa».
Erano invece espressamente esclusi avvisi di qualunque genere; inoltre si
doveva evitare la prassi riscontrata sulla «superflua spedizione delle or-
dinanze che succede per lo più nella diramazione dei connotati, e nella
circolazione d’un ordine aperto».
Tali disposizioni sopravanzarono abbondantemente l’Unità d’italia ma,
sostanzialmente, ebbero ben pochi mutamenti poiché non mutarono le fun-
zioni assegnate ai Carabinieri Reali.
Si tenga conto anche che il r. decreto 24 gennaio 1861 precisava una
questione di non poco conto già disciplinata precedentemente, ovvero l’u-
so della forma scritta per tutte le attività dei Carabinieri. L’eccezionalità
dell’urgenza che poteva consentire una richiesta orale avrebbe avuto biso-
219
gno di una formalizzazione nelle 24 ore successive (art. 68) . La formalità
prevista dal medesimo decreto prevedeva che le richieste dovevano essere
indirizzate al comandante del luogo ove dovevano essere eseguite e, nel
caso in cui vi fosse un rifiuto, di inviarle al comandante gerarchicamente
superiore, oltre a comunicare il rifiuto al Ministero dell’interno (art. 69). Le
autorità avrebbero potuto chiedere, una volta terminate le operazioni, «la
relazione di ciò che si sarà fatto in eseguimento delle loro richieste», senza
poter entrare nel merito della condotta delle operazioni stesse (art. 70).
in linea generale, il medesimo decreto prevedeva anche che
«i Carabinieri Reali, appena terminata l’operazione richiesta dalle autorità,
ne stenderanno processo verbale particolareggiato e lo invieranno per ori-
ginale alle medesime nello spazio di ventiquattr’ore al più tardi, mandan-
done contemporaneamente delle copie e degli estratti agli immediati loro
superiori militari dopo averli scritti ad extensum nel registro che dovranno
tenere a quest’effetto. la stessa iscrizione e trasmissione ai superiori mi-
litari ed autorità competenti dovrà aver luogo ad ogni denuncia, verifica-
zione od altra operazione a cui essi avranno proceduto in eseguimento alle
219
Regio decreto 24 gennaio 1861, il testo integrale dell’articolo: «L’azione delle autorità giudi-
ziarie, politiche ed amministrative sovra i Carabinieri Reali per tutto ciò che concerne l’impiego di
questa forza pubblica per l’esecuzione della legge, e per la conservazione della pubblica tranquilli-
tà, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. nei casi però in cui fosse
assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile l’immediata estensione di una ri-
chiesta scritta, il Comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma
l’uffiziale richiedente dovrà poi ridurla in iscritto entro le 24 ore».

