Page 264 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            ca di una semplificazione del lavoro d’ufficio alcuni registri scomparvero
            come, ad esempio, quello delle persona arrestate, assente nell’istruzione
            del 1911. Si notano, in sostanza, dei piccoli e modesti mutamenti allo sco-
            po di rendere più agevole una parte delle attività svolte dai Carabinieri
            presso le stazioni.
               altri registri avevano un peso preponderante nelle attività di controllo del
            territorio condotte dai Carabinieri. a titolo di esempio, è interessante citare
            l’«antico» registro delle persone sospette in cui, come già ricordato altrove:

                  «ogni persona notabilmente sospetta in genere d’opinione o per delitto qua-
                  lunque, deve essere inscritta sul registro a ciò destinato. i Comandanti delle
                  Stazioni possono facilmente desumere dalle nozioni, che loro somministra-
                  no le autorità, e gli onesti abitanti, quali sono le persone del loro distretto,
                  che per riprovevole, od anche equivoca condotta, devono essere menzio-
                  nate su questo registro; vi annoteranno essi gl’indizj, che emergono a loro
                  carico, e serviranno questi di norma, semprechè verrà a commettersi un
                  delitto nel loro circondario, per scoprirne gli autori. Questo registro deve
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                  essere tenuto secreto e dal solo Comandante di Stazione» .
               Tale registro nel tempo si trasformò in «Registro nominativo delle per-
            sone pregiudicate e sospette e relativa rubrica nominativa alfabetica» .
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               Si tenga conto, tuttavia, che il vertice dell’arma, nell’emanare le prime
            disposizioni in materia di conservazione e scarto, prestò attenzione alla do-
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            cumentazione relativa al servizio d’istituto .  Infatti, proprio secondo tali
            disposizioni, vi sarebbe stato uno scarto ma non particolarmente oneroso
            anche per la documentazione di riferimento. Infatti,
                  «le carte, i registri od altro di terza divisione, riconosciuti inutili, potranno
                  esser venduti dopo dieci anni. Saranno assolutamente esclusi dalla vendita,
                  e verranno però costantemente conservati in archivio: a) i protocolli e i re-
                  gistri di corrispondenza; b) i registri dei processi verbali; c) i registri delle
                  persone sospette; d) i registri del servizio giornaliero; e) i registri e tutte le
                  pratiche riferentisi ai mandati di cattura; f) i registri e tutte le pratiche ri-
                  guardanti i disertori e renitenti; g) le pratiche riferibili a crimini i cui autori
                  non fossero stati scoperti, e però da considerarsi non completate; [...] n) le

            – XVIII, Roma, Poligrafico dello Stato – Libreria, 1940 – XViii. Sul registro copialettere si rinvia a
            quanto già detto in altra parte del presente lavoro.
            226    Regolamento generale del Corpo cit., art. 404.
            227    BUCCRR, 1891, parte 1 , puntata 2  (straordinaria), circolare n. 4-4226, «istruzioni sul carteg-
                                 a
                                         a
            gio e sulla tenuta degli uffici», pp. 77-87. il registro è riportato al n. 62.
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                 Circolare 30 dicembre 1878, n. 24-7540 del Comitato dell’Arma dei Carabinieri Reali, in BUC-
            CRR 1878. Sul punto si veda anche Scuri, Guida pratica di servizio fra i comandi cit., pp. 837-838.
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