Page 324 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                  «pratiche riguardanti i delitti i cui autori non siano stati scoperti [...] Dopo
                  prescritta l’azione penale a mente dell’art. 91 codice penale (20 anni) (te-
                  nendo, peraltro, conto delle eventuali interruzioni della prescrizione)».
               Per quanto riguardava invece il termine dei 20 anni (par. Vi), si deve
            rilevare che la maggior parte dei documenti nella versione originaria del
            1932 doveva essere eliminata dopo i 30 anni. in particolare:
                  «i protocolli ordinari; i protocolli e il carteggio riservato, riservato persona-
                  le e segreto; i memoriali del servizio; le rubriche delle stazioni; i verbali di
                  consegna». Furono introdotti in tale categoria «i dispacci di collocamento a
                  riposo. Le lettere di autorizzazione dei matrimoni e copie dei relativi atti».
               Così, scomparvero dagli elenchi dello scarto ventennale,
                  «i registri dei processi verbali relativi a decisioni di avanzamento o di ido-
                  neità al servizio; i registi di anzianità e relative rubriche; gli atti e docu-
                  menti riguardanti la concessione di sussidi e di soccorsi giornalieri alle
                  famiglie dei militari richiamati alle armi; il carteggio relativo alle seguenti
                  distinzioni di guerra: croce al merito di guerra, distintivi d’onore dei mu-
                  tilati, medaglie di benemerenze di volontari, medaglie commemorative»,
               tutti previsti dall’istruzione del 1932.

               Per quanto riguardava poi lo scarto dopo i 30 anni (par. Vii), vi furono
            introdotti «I contratti di qualsiasi specie, gli atti originali ed i registri che
            ad essi si riferiscono e tutta la corrispondenza relativa», mentre vi furono
            confermati
                  «gli atti medico-legali, ad eccezione dei verbali delle commissioni ospeda-
                  liere o delle dichiarazioni che ne fanno le veci compilate a senso dell’art.
                  12 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918 n. 1274 (circ. 573), ed in
                  genere degli atti medico-legali relativi agli invalidi di guerra, che dovranno
                  essere conservati».

               I giornali di cassa furono portati al macero trascorsi 10 anni, mentre si
            determinò la conservazione permanente per
                  «i registri degli atti deliberativi dei soppressi consigli di amministrazione e
                  quelli delle disposizioni amministrative del gestore; le pratiche riguardanti
                  gli infortuni e relativi indennizzi per responsabilità amministrative»
               insieme ai registri [e raccolte] dei processi verbali.
               Scomparvero dalle indicazioni di scarto trentennale: i registri di corri-
            spondenza, il carteggio di mobilitazione (probabilmente perché confluito
            in quello classificato), mentre il termine di eliminazione fu ridotto a 10 per
            le pratiche relative a impianti e chiusura di stazioni, tanto definitive quanto
            provvisorie.
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