Page 326 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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326 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
- in 20 anni solamente per alcune distinzioni onorifiche minori, mentre
in questo caso erano da conservare permanentemente tutte le distin-
zioni conferite, anche le ricompense al valore e i distintivi d’onore
dei mutilati;
- in 30 anni per quelle degli infortuni e addebiti per responsabilità am-
ministrative e per i registri e le raccolte dei processi verbali.
Si confermò la presenza dei registri delle persone pregiudicate e so-
cialmente pericolose (non più sospette come in passato), nonché furono
introdotti due nuovi elementi interessanti: il fascicolo personale sia del
pregiudicato e sia della persona socialmente pericolosa e i rispettivi cartel-
lini biografici.
Furono espunte dalla conservazione permanente le questioni relative
alle autorizzazione dei matrimoni, i registri e mandati di cattura sui diserto-
ri ancora eseguibili, nonché i contratti di qualsiasi specie che ora potevano
essere eliminati.
Si consideri tuttavia che il testo non conteneva alcuna indicazione su
eventuali operazioni di segnalazione e di versamento della documentazio-
ne a enti dedicati alla conservazione permanente, come poteva essere il
Museo Storico dell’arma dei Carabinieri o l’Ufficio Storico del Comando
del Corpo di Stato Maggiore. Semplicemente «le pratiche relative ad im-
portanti operazioni di servizio che rivestano carattere storico, dovranno
essere annualmente segnalate con apposito prospetto al Comando generale
(Ufficio servizio)».
Quindi, ancora una volta, la conservazione permanente era collegata ad
esigenze di carattere operativo, mentre il valore storico della documenta-
zione era attribuito ai soli fascicoli relativi a importanti operazioni di servi-
zio, lasciando la restante documentazione da conservare permanentemente
in un limbo che non l’avrebbe potuta tutelarla a lungo.
Si sottolineava che la decorrenza per l’eliminazione dei fascicoli era
collegata alla fine dell’affare corrente e che i comandi gerarchici dalla divi-
sione (non più dagli ispettorati, dalla Scuola Centrale e dalle legioni), sino
al più piccolo comando avrebbero dovuto prendere
«in esame tutto il carteggio degli anni precedenti agli ultimi due, per sta-
bilire quali atti debbano essere conservati e quali eliminati in base alle
presenti disposizioni. È inteso che per la macerazione dovrà sempre farsi
obbligo all’Ente ricevente di procedere a tale operazioni in presenza dei
militari incaricati dall’Arma, che redigeranno al riguardo apposito verba-
le [corsivo nel testo]».

