Page 326 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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               -  in 20 anni solamente per alcune distinzioni onorifiche minori, mentre
                  in questo caso erano da conservare permanentemente tutte le distin-
                  zioni conferite, anche le ricompense al valore e i distintivi d’onore
                  dei mutilati;
               -  in 30 anni per quelle degli infortuni e addebiti per responsabilità am-
                  ministrative e per i registri e le raccolte dei processi verbali.
               Si confermò la presenza dei registri delle persone pregiudicate e so-
            cialmente pericolose (non più sospette come in passato), nonché furono
            introdotti due nuovi elementi interessanti: il fascicolo personale sia del
            pregiudicato e sia della persona socialmente pericolosa e i rispettivi cartel-
            lini biografici.
               Furono  espunte  dalla  conservazione  permanente  le  questioni  relative
            alle autorizzazione dei matrimoni, i registri e mandati di cattura sui diserto-
            ri ancora eseguibili, nonché i contratti di qualsiasi specie che ora potevano
            essere eliminati.
               Si consideri tuttavia che il testo non conteneva alcuna indicazione su
            eventuali operazioni di segnalazione e di versamento della documentazio-
            ne a enti dedicati alla conservazione permanente, come poteva essere il
            Museo Storico dell’arma dei Carabinieri o l’Ufficio Storico del Comando
            del Corpo di Stato Maggiore. Semplicemente «le pratiche relative ad im-
            portanti operazioni di servizio che rivestano carattere storico, dovranno
            essere annualmente segnalate con apposito prospetto al Comando generale
            (Ufficio servizio)».
               Quindi, ancora una volta, la conservazione permanente era collegata ad
            esigenze di carattere operativo, mentre il valore storico della documenta-
            zione era attribuito ai soli fascicoli relativi a importanti operazioni di servi-
            zio, lasciando la restante documentazione da conservare permanentemente
            in un limbo che non l’avrebbe potuta tutelarla a lungo.
               Si sottolineava che la decorrenza per l’eliminazione dei fascicoli era
            collegata alla fine dell’affare corrente e che i comandi gerarchici dalla divi-
            sione (non più dagli ispettorati, dalla Scuola Centrale e dalle legioni), sino
            al più piccolo comando avrebbero dovuto prendere
                  «in esame tutto il carteggio degli anni precedenti agli ultimi due, per sta-
                  bilire  quali  atti  debbano  essere  conservati  e  quali  eliminati  in  base  alle
                  presenti disposizioni. È inteso che per la macerazione dovrà sempre farsi
                  obbligo all’Ente ricevente di procedere a tale operazioni in presenza dei
                  militari incaricati dall’Arma, che redigeranno al riguardo apposito verba-
                  le [corsivo nel testo]».
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