Page 337 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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La ceLebrazione deL Mito tra Lo scarto e iL Museo storico 337
- un «documento di altissimo significato morale» costituito dalla for-
mula di giuramento di fedeltà al Re da parte dei militari dell’arma
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come era previsto dal Regolamento Generale del 1822 ;
- il «carattere di Corpo combattente» per il Corpo dei Carabinieri Rea-
li come già indicato nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814 e ricordato
nel regolamento generale del 1822.
tale caratteristica si rese più evidente nella fattispecie del richiamo dei
congedati «che fu improvvisa e penosa necessità nel 1898 [in cui] rispose-
ro tutti i richiamati, precisi e baldi come lo devono essere i militari dell’ar-
ma»;
- il valore dei singoli militari legati ai «comportamenti nelle azioni
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isolate, quasi sempre gravemente pericolose e difficili» ;
- «le repressioni del brigantaggio»;
- «le guerre d’affrica»;
- «i presidi di Candia, di Cina e di Macedonia»;
- «le tremende alluvioni nelle provincie venete e altrove, le infezioni
coleriche e le altre pubbliche calamità in cui altamente si è affermata
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l’opera dell’arma» .
inoltre, Gorini affrontava anche un tema spinoso quale il difficile para-
gone con altre forze dell’ordine europee come «taluno ha tentato di stabili-
re, fra i Carabinieri Reali d’Italia, les Gendarmes di Francia, i Constables
60 Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali, Torino, Dalla tipografia Di Chirio e Mi-
na, 1822, p. 196. «Giuramento di fedeltà verso il Re. Ogni militare, a qualunque Arma appartenga,
è tenuto a prestare il seguente giuramento: Io N.N. giuro solennemente d’esser fedele a Dio, ed alla
Maestà del Re Carlo Felice nostro Signore, e di lui successori legittimi; di servirla con onore e lealtà:
di sacrificare anche i miei beni e la mia vira per la difesa della sua Real Persona, e pel sostegno della
sua Corona e della piena sua autorità sovrana, anche contro i suoi propri sudditi, che tentassero di
sovvertire l’ordine del Governo. Giuro parimenti di non abbandonare mai né cedere le nostre inse-
gne, ed il posto che mi verrà da miei superiori affidato: d’ubbidire ai Generali ed altri miei superiori
da S.M. nominati, d’onorarli, difenderli, e d’eseguire ogni loro ordine in tutto ciò che concerne il Re-
gio servizio. Giuro di non avere carteggio, od intelligenza diretta od indiretta con Potenze stranie-
re, di non accettare dalle medesime doni, pensioni, e distinzioni qualunque senza licenza di S.M., e
di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti. Giuro in fine di non appartenere a nessuna set-
ta o società proscritta dal Governo di S.M.: di non ascrivermivi in avvenire, e di svelarne l’esistenza
se ne fossi informato. Così Dio mi ajuti. Qualunque mancanza nell’eseguimento intiero ed esatto di
ciò, che col giuramento fu promesso, è necessariamente grave, e colpisce d’infamia il militare, ren-
dendolo spergiuro».
61 Gorini, Per un museo cit., p. 1566.
62 Ivi, p. 1570.

