Page 337 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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La ceLebrazione deL Mito tra Lo scarto e iL Museo storico  337


                 -  un «documento di altissimo significato morale» costituito dalla for-
                   mula di giuramento di fedeltà al Re da parte dei militari dell’arma
                                                                        60
                   come era previsto dal Regolamento Generale del 1822 ;
                 -  il «carattere di Corpo combattente» per il Corpo dei Carabinieri Rea-
                   li come già indicato nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814 e ricordato
                   nel regolamento generale del 1822.
                 tale caratteristica si rese più evidente nella fattispecie del richiamo dei
              congedati «che fu improvvisa e penosa necessità nel 1898 [in cui] rispose-
              ro tutti i richiamati, precisi e baldi come lo devono essere i militari dell’ar-
              ma»;
                 -  il valore dei singoli militari legati ai «comportamenti nelle azioni
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                   isolate, quasi sempre gravemente pericolose e difficili» ;
                 -  «le repressioni del brigantaggio»;
                 -  «le guerre d’affrica»;
                 -  «i presidi di Candia, di Cina e di Macedonia»;
                 -  «le tremende alluvioni nelle provincie venete e altrove, le infezioni
                   coleriche e le altre pubbliche calamità in cui altamente si è affermata
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                   l’opera dell’arma» .
                 inoltre, Gorini affrontava anche un tema spinoso quale il difficile para-
              gone con altre forze dell’ordine europee come «taluno ha tentato di stabili-
              re, fra i Carabinieri Reali d’Italia, les Gendarmes di Francia, i Constables




              60    Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali, Torino, Dalla tipografia Di Chirio e Mi-
              na, 1822, p. 196. «Giuramento di fedeltà verso il Re. Ogni militare, a qualunque Arma appartenga,
              è tenuto a prestare il seguente giuramento: Io N.N. giuro solennemente d’esser fedele a Dio, ed alla
              Maestà del Re Carlo Felice nostro Signore, e di lui successori legittimi; di servirla con onore e lealtà:
              di sacrificare anche i miei beni e la mia vira per la difesa della sua Real Persona, e pel sostegno della
              sua Corona e della piena sua autorità sovrana, anche contro i suoi propri sudditi, che tentassero di
              sovvertire l’ordine del Governo. Giuro parimenti di non abbandonare mai né cedere le nostre inse-
              gne, ed il posto che mi verrà da miei superiori affidato: d’ubbidire ai Generali ed altri miei superiori
              da S.M. nominati, d’onorarli, difenderli, e d’eseguire ogni loro ordine in tutto ciò che concerne il Re-
              gio servizio. Giuro di non avere carteggio, od intelligenza diretta od indiretta con Potenze stranie-
              re, di non accettare dalle medesime doni, pensioni, e distinzioni qualunque senza licenza di S.M., e
              di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti. Giuro in fine di non appartenere a nessuna set-
              ta o società proscritta dal Governo di S.M.: di non ascrivermivi in avvenire, e di svelarne l’esistenza
              se ne fossi informato. Così Dio mi ajuti. Qualunque mancanza nell’eseguimento intiero ed esatto di
              ciò, che col giuramento fu promesso, è necessariamente grave, e colpisce d’infamia il militare, ren-
              dendolo spergiuro».
              61    Gorini, Per un museo cit., p. 1566.
              62    Ivi, p. 1570.
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