Page 94 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            Di fatto, per tale disposizioni appare opportuno il rinvio a quanto già detto
            precedentemente a proposito dell’istruzione Ricotti.
               Per quanto riguarda poi la disposizione n. 11 «norme pel carteggio tra i
            reggimenti delle varie armi» non rappresentava altro che la circolare n. 108
            pubblicata nel Giornale Militare Ufficiale il 2 giugno 1898.
               Con tale disposizione, si individuavano le competenze e le responsabi-
            lità nella trattazione degli affari da parte del comandante del reggimento e
            del comandante del deposito da questo dipendente ma a cui era attribuita
            una certa autonomia. infatti, mentre ricadevano nella competenza del pri-
            mo «la istruzione e la disciplina; i servizi interni e di presidio; le operazioni
            di mobilitazione della truppa sotto le armi; le questioni amministrative più
            importanti, comprese, in ogni caso, quelle che implichino risoluzioni di
            diritto o decisioni di carattere generale e quelle che riguardino controversie
            con altre autorità; le questioni relative al reclutamento, quali i passaggi di
            categoria, gli arruolamenti volontari, le riammissioni in servizio, i conge-
            damenti, le rafferme, le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali e degli allievi
            sergenti, le rassegne, le questioni di ferma e le surrogazioni; i passaggi di
            corpo; i collocamenti a riposo», al secondo era dato mandato per la ge-
            stione de «l’andamento ordinario del servizio amministrativo e contabile;
            le richieste, le cessioni ed i ricevimenti di materiali, le pratiche relative al
            servizio delle matricole, nonché quelle per richieste di documenti in gene-
            re relativi al reclutamento; ed infine le operazioni di mobilitazione per la
            forza in congedo».
               Così, le disposizioni prescrivevano che il deposito avesse un proprio
            protocollo e un proprio archivio separato da quello del reggimento anche
            nel caso in cui fosse unito al reggimento nella medesima sede. Per la clas-
            sificazione dei fascicoli dei depositi, con particolare riferimento a quelli
            di mobilitazione, sarebbe stato necessario istituire categorie speciali allo
            scopo di conservare il tutto separatamente (§ 8).
               Si noti, in definitiva, come la gestione documentaria dell’Esercito era
            ben lontana dal modello che l’arma dei Carabinieri stava adottando già da
            alcuni anni. Innanzitutto, la gestione documentaria per l’Esercito rappre-
            sentava una emanazione della direzione generale dei servizi amministrati-
            vi e quindi un organo essenzialmente tecnico e incardinato all’interno del
            Ministero della Guerra e senza funzioni operative, mentre per l’arma l’e-
            laborazione dottrinale era a cura del Comando Generale, spesso recependo



            1903 atti 177 e 207 e GMU 1905, atto 71.
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