Page 57 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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ElEmEnti di storia dEll’amministrazionE forEstalE italiana (1822-1980) 57
re pubbliche di bonifica e le opere di miglioramento fondiario: all’art. 1 si
stabiliva che le prime dovessero essere realizzate in base a ‘un piano generale’
di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici,
economici o sociali, in ‘comprensori di bonifica’ in cui ricadevano laghi,
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stagni, paludi e terre paludose o costituiti da «terreni montani dissestati nei
riguardi idro-geologici e forestali» .
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Tra le opere pubbliche di bonifica venivano annoverati i rimboschimenti,
le ricostruzioni dei boschi degradati e le sistemazioni idraulico-forestali, che
potevano essere realizzate a totale carico dello Stato direttamente, attraverso
l’Amministrazione forestale, o con il sistema della concessione ad enti.
Mentre le opere pubbliche di bonifica concorrevano a perfezionare, senza
radicali trasformazioni, l’ordinamento produttivo esistente, quelle di miglio-
ramento fondiario avevano per scopo la radicale trasformazione dell’ordina-
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mento della produzione terriera, sostituendo a forme estensive e primitive di
godimento, altre forme intensive.
Il fattore produttivo e sociale stava alla base della nuova legge, infatti, si
riteneva che nella montagna italiana i fattori produttivi, in tutti i loro aspetti,
agrari, forestali e pastorali, dovessero essere considerati con una visuale unica
e armonica. La bonifica integrale era appunto tale perché cercava di risolvere
con un unico provvedimento i molteplici e contrastanti interessi di tutto il
territorio nazionale.
Negli anni successivi gli interventi legislativi si occuparono solo di mettere
ordine negli organici della Milizia, che si può dire raggiunse un assetto defi-
nitivo solo dopo la legge 5 gennaio 1933, n. 30 con la quale si vide affidata
integralmente la gestione dell’Azienda di Stato foreste demaniali.
57 Con il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il concetto di sistemazione montana subisce una radicale
trasformazione rispetto al passato. Un bacino montano delimitato ai sensi della legge n. 3267
del 1923, come precisava lo stesso Serpieri, era in sostanza, un territorio nel quale lo Stato si
limitava a eseguire opere di correzione e difesa negli alvei torrentizi e di rimboschimento nelle
pendici; mentre un bacino montano classificato come ‘comprensorio di bonifica’, ai sensi del
decreto del 1933, era un territorio nel quale lo Stato doveva curare l’esecuzione, con criterio di
assoluta integralità, non solo di dette opere, ma di tutte quelle che occorrevano al fine di attu-
are o conservare un ordinamento produttivo che offriva rilevanti vantaggi igienici, demografici
economici e sociali. In altre parole non era più l’opera idraulico-forestale isolatamente consid-
erata che veniva presa in considerazione, ma il migliore e organico assetto dell’economia mon-
tana, in tutti i suoi aspetti e con tutti i mezzi disponibili volti sia alla difesa che al progresso del-
la montagna (Ariberto Merendi, La nuova legge sulla bonifica integrale e le opere forestali, in
«L’Alpe», 7, 1933, pp. 258-268).
58 Tommaso Panegrossi, Orientamenti in materia di bonifica montana, in «L’Italia forestale e
montana», 11 (4), 1956, pp. 145-158.
59 Le opere di miglioramento fondiario erano quelle che si attuavano a vantaggio di uno o più fon-
di, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

