Page 184 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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L'AERONAUTICA DEL TRATTATO DI PACE                               173


           Regia Aeronautica, alle operazioni belliche contro la  Germania nel periodo
           della cobelligeranza fosse stato sufficiente a modificare l'impostazione puni-
           tiva  insita nelle clausole dell'armistizio. Illusioni che erano state alimentate
           dagli stessi Alleati nell'incoraggiare, sostenere ed elogiare gli aviatori italiani,
           fornendo  anche  aerei  da  combattimento  all'Aeronautica  italiana  nel  corso
           della guerra di Liberazione. ( 6 )
               Il Trattato di Pace, suddiviso in numerosi articoli, risultò molto restritti-
           vo  e mortificante per l'Italia. Esso prevedeva limitazioni in campo politico,
           economico,  industriale,  territoriale  e  strategico.  In  particolare,  colpiva  le
           FF.AA.  imponendo drastiche  riduzioni all'Esercito, cui veniva concesso un
           massimo  di  185 000  uomini,  alla  Marina  che  con  un  massimo  di  25 000
           uomini veniva spogliata delle sue navi migliori, e all'Aeronautica riducendo-
           ne gli uomini a 25 000 ed i velivoli a 350 unità come vedremo in seguito.
               La durata del trattato, come citato all'art. 46, poteva essere modificata, in
           tutto o in parte, solo dopo un accordo tra le potenze alleate o dopo che l'Italia
           fosse  divenuta membro delle Nazioni Unite.
               Per quanto riguardava l'Aeronautica, l'art. 48  vietava di  costruire nelle
           Puglie, ad est del  meridiano  l7°45'E, nuove installazioni aeronautiche e di
           sviluppare quelle già esistenti. Tali divieti valevano anche per la  Sicilia e la
           Sardegna  (art. 49).  Cart. 51  proibiva di possedere e  sperimentare armi  ato-
           miche, proiettili auto propulsi o guidati e dispositivi per il lancio dei medesimi
           oltre che di qualsiasi tipo di armamento offensivo.
               In particolare, per quanto concerneva le forze aeree operative, il trattato
           all'Art.  64,  alla  Sez.  V  - sotto  la  voce  restrizioni  imposte  all'Aeronautica
           Militare italiana- imponeva:
               l)  «l'Aeronautica  Militare  Italiana,  compresa  tutta  l'Aviazione  per la
           Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da
           ricognizione  e  di  150  apparecchi  da  trasporto,  da  salvataggio  in  mare,  da
           scuola e da collegamento>>.
               Nelle  cifre  predette  erano compresi  gli  apparecchi  di  riserva.  Tutti gli
           aeroplani,  fàtta  eccezione  per quelli da  caccia e  da  ricognizione,  dovevano
           essere privi di armamento.
               Corganizzazione  e  l'armamento dell'Aeronautica  italiana  e  la  relativa
           dislocazione sul territorio italiano dovevano essere concepiti in modo da sod-
           disfare solo esigenze di carattere interno, di difesa  locale delle frontiere  ita-
           liane e di difesa contro attacchi aerei.
               2)  <<Lltalia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essen-
           zialmente come bombardieri e  muniti dei  dispositivi  interni per il  trasporto
           delle bombe>>.
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