Page 162 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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               All'istituzione della MVSN non erano stabiliti  requisiti specifici per l'ammis-
            sione  nei  ruoli  di  ufficiali,  ma  dopo l"'ingranamento", cui si  è accennato sopra,
            vennero imposti alcuni criteri. Dall'agosto 1924 tutti gli ufficiali della MVSN do-
            vevano essere ufficiali in congedo di esercito, marina o aeronautica, ad eccezione
            del grado di  capomanipolo, il più basso ed equivalente a tenente, che poteva es-
            sere  ricoperto  anche  da  un  semplice  cittadino (100);  inoltre  gli  ufficiali,  all'atto
            dell'arruolamento  nella  MVSN dovevano  conservare  il  grado e l'anzianità  attri-
            buita loro nelle  categorie in  congedo  da  dove  provenivano.  Tuttavia una norma
            transitoria stabiliva delle eccezioni in  «casi  eccezionalissimi, da esaminarsi perso-
            nalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dal Ministro della Guer-
            ra e dal  Comandante Generale della Milizia».

               Il  decreto istitutivo della milizia stabiliva che «in caso di  mobilitazione ge-
            nerale  o  di  richiamo  parziale  dell'Esercito  e  della  Marina,  la  Milizia  fascista
            [sic!]  venisse assorbita dall'Esercito e dalla Marina in armi, a seconda degli ob-
            blighi e dei gradi militari dei singoli componenti» (101).  Le eccezioni furono però
            numerose.  Prima di  tutto non tutte le  classi  sarebbero state mobilitate all'atto
            di  entrare in guerra, poi non sarebbero stati sempre richiamati tutti gli appar-
            tenenti  alle  classi  mobilitate  quindi  costoro  sarebbero  rimasti  nelle  file  del1a
            MVSN.  Inoltre,  già  dal  1923  erano  esentati  da  qualunque  chiamata o  richia-
            mo gli  iscritti che fossero  già incorporati in  reparti della MVSN dislocati nel-
            le  colonie(102).  Infine,  dal  1928  fecero  eccezione  anche  tutte  le  camicie  nere
            dei battaglioni cC.nn.,  che erano reparti inseriti nell'esercito.
               Una stima  precisa  del  numero delle  camicie  nere è  possibile solo in  alcu-
            ni  momenti della storia della milizia; in altri non abbiamo notizie, in altri an-
            cora  varia  sensibilmente  a  seconda  delle  fonti.  Tale  variazione  non  è  tanto
            frutto di manipolazioni propagandistiche, quanto della struttura stessa dell'or-
            ganizzazione,  che, si  è  appena visto,  divideva gli  iscritti  in numerose catego-
            rie,  ognuna  con  peculiarità proprie.  Non  di  rado  è  arduo  capire  se  la  stima
            numerica rintracciata nei  documenti limiti  il  suo conteggio agli  iscritti al  pri-
            mo bando o contempli anche quelli del secondo e del  terzo; inoltre non sem-
            pre veniva specificato se  l'indicazione contemplasse solamente le  camicie nere



                (100)  Dal  1931  essi  dovevano  essere  comunque  in  possesso  dello  stesso  titolo  di  studio
            prescritto per la  nomina a sottotenente dell'esercito.
                (101)  D.L.  14 gennaio  1923  n.  31. Si  noti che  la  Milizia fascista  era stata sciolta con
            l'istituzione della MVSN.
                (102)  Anzi,  chi tra questi  non avesse  ancora svolto l'obbligo militare,  si  vedeva com-
            putarsi  il  periodo di  servizio  prestato in  colonia in ferma  di  leva  D.L.  13  dicembre  1923
            n.  1311. Si  rimanda al  nostro saggio su Le camicie nere sotto il sole libico,  cito
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