Page 162 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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142 GIAN LUIGI GATTI
All'istituzione della MVSN non erano stabiliti requisiti specifici per l'ammis-
sione nei ruoli di ufficiali, ma dopo l"'ingranamento", cui si è accennato sopra,
vennero imposti alcuni criteri. Dall'agosto 1924 tutti gli ufficiali della MVSN do-
vevano essere ufficiali in congedo di esercito, marina o aeronautica, ad eccezione
del grado di capomanipolo, il più basso ed equivalente a tenente, che poteva es-
sere ricoperto anche da un semplice cittadino (100); inoltre gli ufficiali, all'atto
dell'arruolamento nella MVSN dovevano conservare il grado e l'anzianità attri-
buita loro nelle categorie in congedo da dove provenivano. Tuttavia una norma
transitoria stabiliva delle eccezioni in «casi eccezionalissimi, da esaminarsi perso-
nalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dal Ministro della Guer-
ra e dal Comandante Generale della Milizia».
Il decreto istitutivo della milizia stabiliva che «in caso di mobilitazione ge-
nerale o di richiamo parziale dell'Esercito e della Marina, la Milizia fascista
[sic!] venisse assorbita dall'Esercito e dalla Marina in armi, a seconda degli ob-
blighi e dei gradi militari dei singoli componenti» (101). Le eccezioni furono però
numerose. Prima di tutto non tutte le classi sarebbero state mobilitate all'atto
di entrare in guerra, poi non sarebbero stati sempre richiamati tutti gli appar-
tenenti alle classi mobilitate quindi costoro sarebbero rimasti nelle file del1a
MVSN. Inoltre, già dal 1923 erano esentati da qualunque chiamata o richia-
mo gli iscritti che fossero già incorporati in reparti della MVSN dislocati nel-
le colonie(102). Infine, dal 1928 fecero eccezione anche tutte le camicie nere
dei battaglioni cC.nn., che erano reparti inseriti nell'esercito.
Una stima precisa del numero delle camicie nere è possibile solo in alcu-
ni momenti della storia della milizia; in altri non abbiamo notizie, in altri an-
cora varia sensibilmente a seconda delle fonti. Tale variazione non è tanto
frutto di manipolazioni propagandistiche, quanto della struttura stessa dell'or-
ganizzazione, che, si è appena visto, divideva gli iscritti in numerose catego-
rie, ognuna con peculiarità proprie. Non di rado è arduo capire se la stima
numerica rintracciata nei documenti limiti il suo conteggio agli iscritti al pri-
mo bando o contempli anche quelli del secondo e del terzo; inoltre non sem-
pre veniva specificato se l'indicazione contemplasse solamente le camicie nere
(100) Dal 1931 essi dovevano essere comunque in possesso dello stesso titolo di studio
prescritto per la nomina a sottotenente dell'esercito.
(101) D.L. 14 gennaio 1923 n. 31. Si noti che la Milizia fascista era stata sciolta con
l'istituzione della MVSN.
(102) Anzi, chi tra questi non avesse ancora svolto l'obbligo militare, si vedeva com-
putarsi il periodo di servizio prestato in colonia in ferma di leva D.L. 13 dicembre 1923
n. 1311. Si rimanda al nostro saggio su Le camicie nere sotto il sole libico, cito

