Page 253 - Atti 2014 - La neutralità 1914-1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana
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             anche l’inserimento della Guardia di Finanza nello strumento bellico, in applica-
             zione della generica statuizione contenuta nella legge di ordinamento di due anni
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             prima .
                La legge ed il successivo regolamento, nel quale un intero capitolo era dedi-
             cato agli obblighi di servizio militare, decretava, in tempo di pace, il concorso
             con il Regio Esercito al servizio di vigilanza delle frontiere, che consisteva nella
             sorveglianza e, se necessario, nell’arresto delle persone sospettate di spionaggio
             e nella raccolta e l’invio alle autorità militari competenti delle notizie di carattere
             militare raccolte oltre frontiera.
                Il Corpo, inoltre, dichiarata la mobilitazione dell’Esercito, era anch’esso mo-
             bilitato e veniva posto a disposizione dell’autorità militare terrestre e marittima,
             pur  continuando  a  svolgere  il  proprio  servizio  d’istituto.  Norme  particolari  si
             riferivano al personale in servizio al confine terrestre con il paese nemico che,
             eventualmente rinforzato con finanzieri posti a disposizione dalla legione allievi,
             doveva passare a disposizione delle truppe operanti sul territorio. I finanzieri dei
             reparti lungo le coste venivano a dipendere dalle divisioni militari territoriali per
             concorrere alla vigilanza e difesa costiera, mentre tutto il rimanente personale era
             a disposizione delle stesse divisioni per concorrere al servizio di ordine pubblico
             e della difesa del territorio.
                Il contingente di mare, con le proprie dotazioni, doveva passare a disposizione
             dell’autorità marittima per concorrere alla vigilanza e difesa costiera. Un apposito
             articolo del regolamento (il numero 11) prevedeva che il Ministro della Guer-
             ra potesse richiedere la formazione di “speciali reparti” da porre a disposizione
             dell’autorità militare.
                Un altro articolo, il n. 17, stabiliva l’organico dei battaglioni e delle compagnie
             mobilitati, prevedendo che i primi potessero essere comandati da ufficiali del Cor-
             po oppure, eccezionalmente da ufficiali dell’Esercito.
                In applicazione di queste norme, nel luglio 1912 il Comando del Corpo di
             Stato Maggiore (S.M.) predispose un “Progetto di ordinamento di guerra della R.
             Guardia di Finanza”, secondo il quale all’atto della mobilitazione dovevano essere
             costituiti:
             -  “Distaccamenti Speciali” da aggregare alle divisioni dell’Esercito con compiti
                esplorativi e informativi, formati con i finanzieri già in servizio nelle brigate di
                frontiera;
             -  “Unità destinate a partecipare alle operazioni dell’Esercito di campagna” con
                compiti analoghi a quelli dei battaglioni alpini, da costituire con personale già
                in servizio al momento della mobilitazione:
             -  “Unità destinate alla difesa costiera” con organici analoghi a quelli della mili-
                zia mobile, da costituire con personale in servizio o richiamato.

             8   P.P. Meccariello, Storia della Guardia di Finanza, Le Monnier , Firenze, 2003, pag. 98.
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