Page 125 - Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione. Problematiche e prospettive - Atti 11-12 novembre 2019
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II Sessione - L’eredità della guerra                                  123




              se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri
              pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono
              alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito
              regolamento». 11
                 La relazione della Commissione del Senato, condivisa dai più noti giuristi del-
              l’epoca, Lodovico Mortara, Vittorio Scialoja, Francesco Filomusi-Guelfi, Del
              Giudice e Bensa che la firmano, riconosceva che la riforma «è imposta dalla evo-
              luzione dei tempi» e che «la questione della capacità della donna era posta prima
              della guerra» anche se la donna «si era guadagnata il suo brevetto di capacità» con
              la vasta opera svolta in guerra. 12
                 È interessante seguire l’evoluzione della discussione che era stata avviata le-
              gando l’intervento normativo al nuovo protagonismo femminile, il che aveva por-
              tato al rischio di considerare la legge come un “premio di smobilitazione” mentre
              politici e giuristi ritenevano urgente legiferare anche per prepararsi ad accogliere
              le donne delle province che sarebbero entrate a far parte del Regno d’Italia alla
              fine della guerra e che godevano di un sistema di leggi più moderno.
                 Della Commissione della Camera che elaborò il testo definitivo furono chia-
              mate a far parte, a titolo consultivo, anche due donne: Romelia Troise, che da
              molti anni si batteva a favore delle donne, telegrafista ausiliaria al Ministero delle
              Poste dal 1903, sindacalista e infine procuratore legale nel 1922 ; con lei Giorgia
                                                                        13
              Ponzio Vaglia in rappresentanza del Consiglio Nazionale Donne Italiane (CNDI).
              Nessuna delle due fu mai coinvolta ufficialmente e questo fu loro rimproverato
              perché le aspettative femminili erano molto alte. La Commissione della Camera
              presieduta dal demo-costituzionale Giuseppe Di Stefano Napolitani ampliò co-
              munque il progetto iniziale inserendo la parte relativa all’esercizio delle professioni
              e degli impieghi pubblici mentre al Senato, ad aprile 1919, il relatore Bensa volle
              recidere il rapporto causa-effetto tra la guerra, ormai conclusa, e la legge in di-
              scussione affermando che questo «grande passo» era frutto della «evoluzione dei
              tempi».


              11  GALEOTTI, G., L’autorizzazione maritale op cit., p. 170.
              12  BENSA, P. E., Per la capacità giuridica e professionale della donna, Relazione della Commissione
                 del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 1919, in Giurisprudenza
                 italiana e La legge. Torino, Utet, 1919, p. 24-32, citato in PALAZZI, M., Donne sole: storie dell’altra
                 faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea. Mondadori, Milano 1997, p. 423.
              13  TACCHI, F., Eva togata op. cit., p. 20-21.
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