Page 191 - Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione. Problematiche e prospettive - Atti 11-12 novembre 2019
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III Sessione - L’ordine pubblico nel primo dopoguerra 189
Ma il 2 maggio 1920, in attuazione delle norme contenute nell’articolo 7 ap-
pena citato, il Ministro della Guerra decretò la costituzione di 18 battaglioni mo-
bili autonomi di Carabinieri Reali per concorrere con le legioni territoriali nei
servizi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
In taluno dei battaglioni una o più compagnie potranno essere costituite con mi-
litari dell’Arma a cavallo. I battaglioni mobili saranno formati in linea normale con
Carabinieri ausiliari e avranno in aggregazione il numero di meccanici e conducenti
necessari per gli automezzi assegnati in base alle tabelle di formazione senza tut-
tavia oltrepassare gli organici previsti dai decreti di cui sopra.
I battaglioni mobili hanno le stesse prerogative stabilite per l’Arma dal Regola-
mento organico del 1911 e, pur facendo parte integrante del presidio nel quale ri-
siedono, sono esonerati, salvo eccezionali casi, dal servizio di guardia (meno quello
di guardia alla propria caserma), dall’accompagnamento di drappelli e dai vari ser-
vizi disarmati del presidio, nonché dai distaccamenti.
Ciascun battaglione avrebbe preso il nome della città nella quale ha sede (art.
4). Se vi risiedevano più battaglioni, al nome della città sarebbe fatto fatto seguire
il numero progressivo.
I battaglioni erano ripartiti (art. 5), come risultava dalla tabella di formazione,
in 4 compagnie, delle quali tre a piedi ed una ciclisti, nonché una o due sezioni
mitragliatrici. Avevano due sezioni mitragliatrici i battaglioni mobili: Torino 1°,
Milano 1°, Firenze, Roma 1°, 2° e 3° e Palermo.
L’ articolo 6 confermava l’impiego dei militari dei battaglioni solo in reparti
organici al comando dei rispettivi ufficiali e graduati, con l’osservanza degli articoli
55 e 56 del Regolamento Organico per l’Arma. Per i servizi fuori del presidio, i bat-
taglioni non potevano essere impiegati se non previa richiesta dell’autorità politica
al comando della legione interessata che si sarebbe rivolta al gruppo di legioni
dal quale i battaglioni dipendevano. Per l’impiego dei battaglioni e dipendenti re-
parti nei servizi di pubblica sicurezza valevano le norme contenute nell’appendice
al regolamento per il servizio territoriale, in quanto non contrarie alle presenti.
Le norme particolari per l’esecuzione del servizio, per l’ammissione, l’impiego
e la dipendenza (art. 7), sarebbero state determinate dal Comando Generale del-
l’Arma mediante istruzioni.

