Page 186 - Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione. Problematiche e prospettive - Atti 11-12 novembre 2019
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184          Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione




                 I comandanti di battaglione (art. 9 e 10) avevano le attribuzioni di comandanti
              di Corpo per quanto rifletteva la disciplina, l’istruzione e il servizio. Essi dipen-
              devano:
                 -  personalmente e per quanto riguarda la disciplina militare dal comandante
                    di presidio nel cui territorio avevano sede;
                 -  per il servizio speciale affidato ai battaglioni, dal Comando Generale del-
                    l’Arma per il tramite dei comandi di gruppo di legioni.
                 Per lo speciale servizio e la disciplina del proprio reparto, avevano col co-
              mando di gruppo e con le varie autorità, le stesse relazioni e dipendenze dei co-
              mandi di legione.
                 Per la gestione amministrativa e contabile del personale e del materiale i bat-
              taglioni mobili dipendevano come distaccamento autonomo dalla legione terri-
              toriale nel cui distretto avevano sede.
                 I battaglioni mobili e i dipendenti reparti (art. 26) sarebbero stati alloggiati in
              caserme separate.
                 Un ufficiale per ogni battaglione, a preferenza il tenente aiutante maggiore,
              doveva trovare alloggio in caserma. Nelle città in cui risiedevano più battaglioni,
              ciascuno doveva essere possibilmente accasermato separatamente e all’estremo
              opposto dell’abitato.
                 Per quanto riguardava l’uniforme e l’equipaggiamento (art. 27) dei sottufficiali
              e dei carabinieri dei battaglioni valevano le medesime norme in vigore per l’Arma,
              avevano lo stesso armamento, le stesse buffetterie e lo stesso equipaggiamento
              della Legione Allievi, con la sola differenza che invece del fucile avevano il mo-
              schetto 91.
                 Per l’avanzamento e la disciplina (art. 29) valevano per i battaglioni le norme
              disciplinari sancite dal regolamento di disciplina militare e dal regolamento ge-
              nerale per l’Arma.
                 Le assegnazioni ai battaglioni (art. 30) sarebbero state fatte d’autorità, ma sa-
              rebbero state ammesse domande sia da parte dei sottufficiali che degli appuntati,
              dei carabinieri e degli ausiliari che, riunendo i necessari requisiti e purché non ap-
              partenenti al circondario di nascita in cui i battaglioni avevano sede, ne avrebbero
              fatto domanda. Non erano ammesse domande di trasferimento di ausiliari da bat-
              taglione a battaglione (art. 31).
                 Per le istruzioni sia teoriche che pratiche (art. 33), valevano le disposizioni vi-
              genti per la Legione Allievi Carabinieri. Ai carabinieri e agli ausiliari sarebbero
              state però impartite opportune nozioni sul servizio d’ordine pubblico, su quello
              d’istituto e sul contegno da tenersi con le popolazioni e nei tumulti.
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