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184 Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione
I comandanti di battaglione (art. 9 e 10) avevano le attribuzioni di comandanti
di Corpo per quanto rifletteva la disciplina, l’istruzione e il servizio. Essi dipen-
devano:
- personalmente e per quanto riguarda la disciplina militare dal comandante
di presidio nel cui territorio avevano sede;
- per il servizio speciale affidato ai battaglioni, dal Comando Generale del-
l’Arma per il tramite dei comandi di gruppo di legioni.
Per lo speciale servizio e la disciplina del proprio reparto, avevano col co-
mando di gruppo e con le varie autorità, le stesse relazioni e dipendenze dei co-
mandi di legione.
Per la gestione amministrativa e contabile del personale e del materiale i bat-
taglioni mobili dipendevano come distaccamento autonomo dalla legione terri-
toriale nel cui distretto avevano sede.
I battaglioni mobili e i dipendenti reparti (art. 26) sarebbero stati alloggiati in
caserme separate.
Un ufficiale per ogni battaglione, a preferenza il tenente aiutante maggiore,
doveva trovare alloggio in caserma. Nelle città in cui risiedevano più battaglioni,
ciascuno doveva essere possibilmente accasermato separatamente e all’estremo
opposto dell’abitato.
Per quanto riguardava l’uniforme e l’equipaggiamento (art. 27) dei sottufficiali
e dei carabinieri dei battaglioni valevano le medesime norme in vigore per l’Arma,
avevano lo stesso armamento, le stesse buffetterie e lo stesso equipaggiamento
della Legione Allievi, con la sola differenza che invece del fucile avevano il mo-
schetto 91.
Per l’avanzamento e la disciplina (art. 29) valevano per i battaglioni le norme
disciplinari sancite dal regolamento di disciplina militare e dal regolamento ge-
nerale per l’Arma.
Le assegnazioni ai battaglioni (art. 30) sarebbero state fatte d’autorità, ma sa-
rebbero state ammesse domande sia da parte dei sottufficiali che degli appuntati,
dei carabinieri e degli ausiliari che, riunendo i necessari requisiti e purché non ap-
partenenti al circondario di nascita in cui i battaglioni avevano sede, ne avrebbero
fatto domanda. Non erano ammesse domande di trasferimento di ausiliari da bat-
taglione a battaglione (art. 31).
Per le istruzioni sia teoriche che pratiche (art. 33), valevano le disposizioni vi-
genti per la Legione Allievi Carabinieri. Ai carabinieri e agli ausiliari sarebbero
state però impartite opportune nozioni sul servizio d’ordine pubblico, su quello
d’istituto e sul contegno da tenersi con le popolazioni e nei tumulti.

