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182 Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione
dieri aventi ciascuno alla diretta dipendenza due colonnelli, uno destinato al co-
mando di raggruppamento di battaglioni, mentre l’altro con le funzioni di presi-
dente del consiglio di amministrazione, si sarebbe dovuto occupare con più larga
autonomia degli uffici di amministrazione legionali, delle complesse operazioni
di smobilitazione dei numerosi militari mobilitati nonché del congedo di quelli
richiamati o trattenuti nell’Arma.
La proposta inoltre precisò che «l’inizio del funzionamento dei battaglioni
potrà avvenire di mano in mano che il personale dell’Arma mobilitato sarà messo
in libertà dalla zona di guerra, dove, a pace conclusa, dovrebbe potersi lasciare,
temporaneamente, per la vigilanza del materiale e dei depositi di munizioni e di
esplosivi, un contingente complessivo non superiore a 4 o 5000 militari del-
l’Arma».
Infine, proseguiva la proposta, «pei nuovi battaglioni, tutti stanziati in località
dove è possibile e conveniente per eventuali rapidi spostamenti l’uso della bici-
cletta, si presenta la necessità di dotare di tali macchine le 13 nuove compagnie
ciclisti, esistendone già 3 presso la legione allievi che ne sono provviste».
Per rendere ancora più sollecito l’intervento di tali unità «sarebbe assai oppor-
tuno che in ogni sede di battaglione vi fossero disponibili 5 camion per trasporto
di truppe, con relativo personale di chauffeur e meccanici, ottenuti dal Comando
Supremo o dall’Intendenza Generale».
Alla data della proposta (7 dicembre 1918) i due battaglioni della Capitale fu-
rono programmati per il passaggio di dipendenza dalla Legione Allievi «di cui
oggi fanno parte, a quella territoriale di Roma dalla quale dovranno dipendere».
Graduale e provvisoria costituzione di battaglioni mobili autonomi
di Carabinieri Reali
Il 13 marzo 1919, il Ministero della Guerra dispose la costituzione provvisoria
di 16 battaglioni autonomi, composti da carabinieri effettivi e ausiliari, deman-
dando al Comando Generale la formulazione delle relative norme. Furono infatti
emanate la circolare e le Disposizioni esecutive per la costituzione, ordinamento, dipendenza
ed impiego dei Battaglioni mobili dei Carabinieri Reali da valere come norme provvisorie
rispondenti in linea di massima a criteri già concordati.
La circolare precisò la dislocazione dei 16 battaglioni, con inizio operativo al
completarsi dell’organico e dell’assegnazione dei mezzi.
Anche il Ministero dell’Interno, già nel mese di aprile 1919, comunicò ai pre-
fetti del Regno la costituzione provvisoria dei 16 battaglioni.

