Page 189 - Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione. Problematiche e prospettive - Atti 11-12 novembre 2019
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III Sessione - L’ordine pubblico nel primo dopoguerra                 187




                 L’articolo 3 stabilì:


                    Con disposizione del Ministero dell’Interno saranno stabiliti i centri nei quali il
                    servizio di polizia giudiziaria e investigativo sarà affidato esclusivamente al Corpo
                    degli agenti investigativi. I servizi inerenti alla tutela dell’ordine e della sicurezza
                    pubblica saranno esplicati dall’Arma dei CC. RR. in concorso al Corpo della Regia
                    Guardia secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno e in base alle richieste
                    delle autorità politiche.


                 Fu ancora previsto (art. 7) che «saranno costituiti Battaglioni Mobili Carabinieri
              [senza indicarne il numero né la dislocazione], per concorrere alla tutela dell’or-
              dine pubblico rinviando, per la loro formazione e per la loro dislocazione, a un
              successivo Decreto del Ministro della Guerra, di concerto col Ministero dell’In-
              terno.»
                 Ma nel febbraio 1920 il presidente del Consiglio Nitti (il cui governo si era
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              insediato il 23 giugno 1919), esaminando lo schema di un decreto predisposto
              dal Ministero della Guerra e dal Comando Generale dell’Arma per la formazione
              dei battaglioni mobili, manifestò qualche perplessità in merito: «Devo al riguardo
              rilevare che detti battaglioni avrebbero dovuto istituirsi soltanto quando i nuovi
              arruolamenti avessero dato all’Arma la sua piena efficienza ed essere formati con
              elementi tratti dagli arruolamenti stessi»; invece «essi verrebbero ora costituiti
              con i militari attualmente in servizio e che già risultano insufficienti alle normali
              distribuzioni nelle singole sedi. […] Per tali considerazioni» concludeva il presi-
              dente Nitti «ritengo si debba per ora soprassedere alla progettata costituzione dei
              battaglioni mobili».
                 Alle osservazioni appena citate il Comando Generale e il Ministero della
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              Guerra rappresentarono che il r.d. 2 ottobre 1919, n. 1802 – concordato col
              Ministero dell’Interno, come di consueto -–aveva già sanzionato (art. 7) la costi-
              tuzione di battaglioni mobili, rinviando a successive coordinazioni, la loro for-
              mazione e dislocazione. Occorreva inoltre tenere conto della situazione di fatto
              determinatasi


              11  Lettera n. 10.500/34 del 6 feb.1920 Presid. Cons. Min. Battaglioni e Squadroni mobili di Reali Ca-
                 rabinieri.
              12  Lettera n. 5590 del 14 marzo 1920 Min. Guerra, div. S.M., sez. 4, Battaglioni e squadroni dei Ca-
                 rabinieri Reali.
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