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186 Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione
Inoltre, per assicurarne l’unità di indirizzo nell’organizzazione, l’istruzione tec-
nica professionale e per coordinare le relazioni fra loro e con i comandi superiori,
venne istituita, presso ciascun comando di gruppo di legioni (che in seguito sarà
denominato comando di brigata), la carica di colonnello ispettore dei battaglioni mobili,
ciascuno con alle dipendenze 3 o 4 battaglioni, pur dipendendo amministrativa-
mente dalle legioni territoriali.
I colonnelli ispettori ebbero funzioni di controllo ed essenzialmente ispettive;
dovevano in pratica: fare «accertamenti […] per fatti riguardanti il servizio e il
razionale impiego dei reparti costituenti i Battaglioni» e per il «modo come pro-
cede presso i battaglioni stessi l’istruzione degli uomini, la disciplina e l’ammini-
strazione dei reparti».
Com’è evidente, i colonnelli ispettori disponevano di poteri limitati, con com-
piti fissati con una certa genericità. Infatti i loro uffici dovevano avere un modesto
carteggio. Venne loro così prescritto:
Sul risultato dei loro accertamenti ed inchieste […] riferiranno verbalmente o con
promemoria ai Comandi di Gruppo; verbalmente comunicheranno ai Comandanti
dei battaglioni autonomi gli eventuali rilievi […]. Per quelle poche pratiche […]
importanti che essi fossero chiamati a espletare – d’ordine di autorità superiori –
relative al loro ufficio, potranno valersi dell’opera di uno degli ufficiali inferiori del
battaglione in sede.
Di particolare rilievo infine con la stessa circolare si riaffermò la necessità di
ottenere nei battaglioni una disciplina basata non «su viete forme di eccessivo ri-
gore, ma deve essere fatta di persuasione e di esempio […] una disciplina che
abbia le sue basi sulla persuasione dei singoli elementi […] e si fondi sulla mutua
spontanea cooperazione di ogni sottoposto all’opera del suo comandante».
Istituzione dei battaglioni mobili
Poco meno di un anno dopo le varie proposte e decisioni appena enunciate, il r.d.
n. 1802 del 2 ottobre 1919 sanzionò una situazione di fatto, nel quadro di un ampio
riordinamento di tutta l’Arma, stabilendone prerogative e dipendenze (art. 1).

