Page 185 - Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione. Problematiche e prospettive - Atti 11-12 novembre 2019
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III Sessione - L’ordine pubblico nel primo dopoguerra                 183




              Disposizioni esecutive del Comando Generale

                 In concreto, le direttive prevedevano la costituzione (art. 1) dei battaglioni
              presso le sedi delle legioni territoriali con carabinieri effettivi o con ausiliari, con
              il compito del concorso nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica (art. 2) con
              le stesse prerogative stabilite per l’Arma dal Regolamento Organico approvato con
              r.d. 24 dicembre 1911.
                 Ciascun battaglione (art. 3) era ripartito in quattro compagnie delle quali tre a
              piedi e una ciclisti. Ciascuna compagnia a piedi era suddivisa in quattro plotoni e
              ogni compagnia ciclisti in due plotoni. Tutti i plotoni si componevano di due se-
              zioni, ciascuna di due squadre. Ogni comando di battaglione aveva uno Stato
              Maggiore.
                 I battaglioni erano comandati da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie
              da capitani, i plotoni da tenenti o sottotenenti e anche da marescialli di alloggio
              maggiore. A ciascun battaglione era assegnato un tenente aiutante maggiore.
                 Fu previsto (art. 4) che ciascun battaglione prendesse il nome della città sede
              del comando di legione territoriale in cui era costituito. Se vi risiedevano più bat-
              taglioni, al nome della città era fatto seguire un numero progressivo.
                 L’articolo 6 stabilì che i carabinieri ausiliari dei battaglioni fossero tratti da
              quelli delle classi più giovani di fisico robusto e pienamente idonei a sopportare
              le fatiche dello speciale loro impiego.
                 Secondo l’art. 7 i carabinieri effettivi e gli ausiliari dei battaglioni sarebbero
              stati normalmente impiegati in reparti organici (plotone, compagnia o battaglione)
              sempre al comando dei rispettivi ufficiali e graduati.
                 I battaglioni dovevano porre a disposizione del comando della legione terri-
              toriale un quarto della loro forza organica presente, per impiegarlo ogni giorno
              in residenza, in ausilio alle stazioni dell’Arma territoriale.
                 Anche per i servizi fuori del presidio (art. 8) i battaglioni non potevano essere
              impiegati se non previa richiesta dell’autorità politica al comando della legione
              interessata, che si sarebbe rivolta al gruppo di legioni dal quale i battaglioni di-
              pendevano.
                 I militari del battaglione non impiegati in servizio d’ordine o di P.S. attende-
              vano alle varie istruzioni ed esercitazioni. Per l’impiego dei battaglioni e dipen-
              denti reparti nei servizi di P.S., valevano le norme contenute nell’appendice al
              regolamento per il servizio territoriale.
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