Page 203 - L'Italia in guerra. Il terzo anno 1942 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
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L'elaborazione di questi codici risultò tanto difficoltosa e controver-
sa per il fatto evidente che il partito conduceva contro la magistratura un
attacco a fondo: cioé intendeva impossessarsi di questa "cittadella", l'ulti-
ma che alla dittatura resisteva, impossessarsene al centro ed alla periferia,
trasformare la giustizia dello Stato in giustizia di Partito, avere i magistra-
ti non esecutori della legge, bensì della volontà della dittatura.
Nel 1942 la magistratura era violentemente attaccata da molte parti
contemporaneamente.
Al centro ed alla periferia organi di governo e di partito cercavano
di interferire coi giudicati della magistratura e sovente lo stesso Ministro
della Giustizia era fatto segno di pressioni e di interferenze non solo nel
ramo civile ma, altresì penale. Alla periferia, gli organi del partito, onni-
potenti e strapotenti, cercavano di corrodere l'indipendenza della magi-
stratura in modo subdolo.
Pressoché in ogni provincia esisteva un magistrato o cancelliere, chia-
mato a far parte o del direttorio locale, sotto la speciosa forma di organi
di disciplina, o di attribuzioni culturali. In realtà questi, che era di solito
un magistrato di grado inferiore, si trasformava automaticamente in una
specie di fiduciario del partito presso la magistratura locale. Forte della
sua carica politica egli cercava di influire sui suoi capi gerarchici, per quanto
concerneva le decisioni giudiziarie, non solo civili ma anche penali.
Il partito infatti pretendeva di interferire sulle decisioni penali; nu-
merose volte i Federali cercarono di prendere provvedimenti contro ma-
gistrati a seguito di decisioni penali emesse a carico di fascisti.
Anche le amministrazioni dello Stato cercavano di interferire sulle
decisioni della magistratura.
Attraverso l'economia controllata, una vasta rete di imprese avevano
come proprietario lo Stato. La confusione più assurda si era creata tra i
diritti e i doveri dello Stato quale soggetto di diritto privato e lo Stato coi
suoi diritti e doveri di stato romano. Per il solo fatto che lo Stato era pro-
prietario si credeva che la magistratura fosse obbligata, quando lo Stato
scendeva in giudizio, a dargli ragione. Questa era la deformazione comu-
ne, ciò che portava all'indebolimento della giustizia nei rapporti tra il pri-
vato cittadino e lo Stato soggetto di diritto privato.
Malgrado le insistenze del partito_, non vennero inserite nel codice
civile le leggi razziali.
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