Page 228 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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                 . ogni valutazione della loro posizione doveva essere rimandata al mo-
                  mento  in  cui  il  R.  Governo  avrebbe estesa  la  sua  sovranità su  tutto
                  il  territorio  nazionale.
                   Il favorevole trattamento che si  andava profilando nei confronti dei
               militari repubblicani non sembrava condiviso dal Comando Supremo del
              generale  Messe,  in quanto quel trattamento riconosceva  di  fatto  " .. .loro
              la qualità di legittimi belligeranti e prigionieri di guerra, anche se in effet-
                                                                                  8
               ti essi sono (erano) ribelli contro lo Stato o traditori passati al nemico" .< >
                   Quello che più sembrava infastidire i vertici militari, era la conside-
               razione che riconoscere lo  status di prigionieri equivaleva a concedere ai
               repubblicani anche quello  di legittimo belligerante; e,  quindi, al termine
               del conflitto, secondo quanto recitava la Convenzione di Ginevra, essi avreb-
               bero  acquisito  il  diritto  ad  essere  liberati.
                   In  effetti,  era  un  problema  arduo  da  risolvere  sul  piano giuridico,
               poiché una volta ripristinata la sovranità dello Stato legale,  questo avreb-
               be dovuto porre in essere,  nei confronti dei militari repubblicani, le san-
               zioni  previste  dalla  legislazione  penale  esistente  all'8  settembre e  quelle
               disposte,  successivamente,  dal Decreto legislativo  luogotenenziale  27  lu-
               glio  1944,  n.  159,  relativo  alle  sanzioni  contro  il  fascismo.
                   La non perseguibilità, continuava il documento del Comando Supre-
               mo,  " ... se  può sembrare conforme ad un rigoroso  criterio di  osservanza
               di un patto di carattere internazionale ... offende per il nostro senso di giu-
               stizia e menoma gravemente il  diritto che ha lo  Stato di colpire subito e
               in modo esemplare coloro  che,  collaborando con i tedeschi  ed i  fascisti,
               hanno preso le  armi contro di  esso  e si  sono inoltre resi colpevoli di fre-
               quenti atti di  barbarie in danno delle  popolazioni inermi, già così  dura-
               mente  provate  dalla  guerra ... ".
                   La severità delle affermazioni era presumibilmente legata alla scarsa
               conoscenza sulle reali motivazioni che avevano costretto molti cittadini del
               nord ad indossare l'uniforme repubblicana, e a valutazioni ancora da ap-
               profondire. Andando avanti, infatti, nella lettura dello stesso documento,
               si incominciava a ipotizzare possibili distinzioni tra militari che avessero
               compiuto ordinari atti di guerra, e quanti avessero  commesso crimini o
               atti  di  barbarie.


               (8)  A.U.S.S.M.E., fondo I 3, busta  160/2. Il documento riassume buona parte dell'inte-
                  ra vicenda, avviata nel gennaio, ed è datato 19 agosto  1944. La stessa busta contiene
                  altre  documentazioni  in  materia.








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