Page 34 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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PREFAZIONE - ELIO LODOLINI

                             combattere dalla stessa parte senza soluzioni di continuità prima ancora che si co-
                             stituisse  la  RSI:  “Quando fu pubblicato l’armistizio dell’8 settembre  1943 – è

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                             detto al riguardo in una ben nota sentenza del Tribunale supremo militare – una
                             parte  delle  Forze  armate  italiane  non lo accettò e  proseguì  le  ostilità  contro il
                             nemico, e cioè contro gli alleati che avevano messo piede in Italia”. Si trattava di
                                                                            13
                             “considerevoli unità di terra, di mare e dell’aria” .
                             Anche fra i prigionieri italiani in mano inglese e americana dopo il settembre 1943

                             vi furono rifiuti di passare a collaborare con il detentore, nonostante le punizioni –
                             vietate, fra l’altro dalle convenzioni internazionali – loro applicate da questi. In
                             particolare, gli statunitensi divisero i prigionieri, trasferendo in campi di punizione

                             coloro i  quali  non accettarono di  collaborare  con loro e  definendoli  addirittura
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                             “criminali” . Contro questa discriminazione, vietata dalla convenzione di Ginevra
                             del 1929, protestò ufficialmente persino l’alto commissario del Governo regio per
                             i  prigionieri  di  guerra, generale  Pietro Gazzera  (Bene  Vagienna, Cuneo, 1879 -
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                             Ciriè, Torino, 1953) .
                             La RSI, invece, pagava gli stipendi agli ufficiali catturati dai tedeschi, corrispondendoli
                             alle famiglie in Italia. Su proposta del ministro delle Forze armate, di concerto con
                             gli altri ministri, fu altresì preparato un decreto in base al quale anche i militari

                             italiani caduti combattendo contro i tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e sino al 30
                             settembre erano da considerare “caduti per la Patria”. Questa decisione aveva non
                             solo un valore morale, ma anche un risvolto pratico di corresponsione di pensioni
                             alle famiglie dei caduti e di benefici per i feriti e mutilati. L’adesione fu unanime;
                             soltanto il  Sottosegretariato per l’Aeronautica  obiettò che  il  termine  sino al  30






                             12  Sentenza del Tribunale supremo militare 26 apr. 1954 (presidente Buoncompagni, relatore Ciardi,
                             pubblico ministero Venuti), sul ricorso Zuccari ed altri. La sentenza è pubblicata – fra l’altro – in
                             «Rivista penale», LXXVIII (1954), terza serie, 9-10, pp. 853-883. Il passo qui riportato è a p. 861.
                             13  Ibidem.
                                Fra la bibliografia su questo tema: R. MIEVILLE, Fascists’ criminal camp, Roma, Corso editore,
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                             1948.
                                ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, fondo Presidenza del Consiglio dei ministri, serie Salerno,
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                             1943-1945, b. 11, categoria 5/2.


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