Page 153 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                153


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               degli ufficiali e dei sottufficiali . Il secondo aveva come oggetto i compiti parti-
               colari del servizio e il suo contenuto generale non differiva di molto dalle dispo-
               sizioni del 1822 che, tra le altre cose, avevano già subito una serie di modifiche
               in occasione delle varie ristampe.
                  Negli anni della formazione e dell’assestamento dello Stato unitario l’Arma
               partecipò alle guerre d’indipendenza svolgendo compiti specie di vigilanza al
               confine, esplorazione, guardia ai valichi, difesa dei passi e, ancora, di polizia
               militare e scorte. Inoltre, negli stessi anni l’Arma veniva utilizzata nell’attività di
               mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica  e nella lotta al brigantag-
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               gio nell’Italia meridionale, in appoggio ai reparti regolari dell’Esercito.
                  Nel 1906 veniva istituita, a Roma, la Scuola allievi ufficiali Carabinieri reali
               finalizzata ad abilitare, tramite studi da compiere in 2 anni, i brigadieri e i ma-
               rescialli d’alloggio alla nomina di sottotenente, retta da un ufficiale superiore
               comandante e avente anche insegnanti civili per le discipline letterarie, storiche
               e giuridiche.
                  Anno di particolare importanza per l’Arma fu il 1911 che segnò la riduzione
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               della prima ferma da 5 a 3 anni per tutti i militari di nuovo arruolamento  e la
               pubblicazione di due nuovi regolamenti che sostituivano quelli del 1892, ovvero
               il Regolamento organico e il Regolamento generale.
                  Il Regolamento organico, che risultava sempre improntato ai concetti fonda-
               mentali presenti nel Regolamento del 1822, riguardava l’ordinamento dell’Arma
               e le attribuzioni dei singoli comandanti; disciplinava anche, con prescrizioni tas-
               sative, il servizio delle informazioni in modo che fossero ben definiti i casi in cui
               esse potevano essere richieste o fornite e le cariche e gli enti che, in base alle loro
               funzioni, potevano richiederle. Altra notevole innovazione consisteva nell’evita-
               re, secondo i propositi del Governo, che i Carabinieri reali potessero essere posti
               al comando di funzionari di altre amministrazioni. Quest’ultimi, dovendosi vale-
               re dei militari dell’Arma per il servizio d’ordine o per essere assistiti nell’eserci-





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                   Tra le norme ricordiamo quella per la quale l’Arma dei carabinieri reali, «essendo incaricata
                  di un servizio essenzialmente distinto da quello puramente militare delle truppe della guarni-
                  gione», non doveva prestare, tranne nei casi di mancanza di altre truppe, servizio di presidio.
               118   Si pensi, ad esempio, al suo impiego per arginare, nel tempo, le manifestazioni popolari
                  esplose a Torino nel 1864 contro il Governo a seguito della decisione di trasferire la capitale
                  a Firenze, le agitazioni per motivi elettorali del 1887, i disordini nel Beneventano del 1892,
                  i moti insurrezionali a Palermo e in altri centri della Sicilia del 1893-1894 (Fasci siciliani),
                  i moti anarchici a Massa Carrara del 1894 e i disordini a Firenze e provincia del 1898.
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                   Tale provvedimento veniva assunto per arginare il calo nel numero degli arruolamenti
                  nell’Arma, causato proprio dalla comprensibile avversione nel contrarre un arruolamento
                  molto più lungo rispetto alle altre armi del Regio esercito.
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