Page 43 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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una certa omogeneità “sì nel vestiario, che nella disciplina e nel servizio interno”,
mantenendo anche “la superiore vigilanza sulla contabilità, ed amministrazione”
e realizzando e proponendo “i progetti di regolamento per tutti i rami di servizio,
sì civile, che militare”. Si può sostenere che le attività erano tutte riconducibili al
controllo interno del Corpo anche attraverso interventi di natura disciplinare.
Al Colonnello comandante era attribuita (art. 28) “la direzione di tutto il Corpo”,
con l’esercizio della propria attività su “tutto ciò che concerne l’amministrazione,
la disciplina, il personale, e la direzione di tutti i rami di servizio”. Si potrebbe de-
finire pertanto che tali compiti rivestissero un carattere più prettamente operativo
e più aderente alle vicende che si verificavano nel Regno. Le attività di controllo
del territorio, sulla base dell’art. 33, dovevano essere rivolte all’assunzione di in-
formazioni relative a “tutti gli accidenti straordinarj” che precedentemente non
erano stati così puntualmente indicati. Infatti nell’ordine assumevano particolare
importanza “le macchinazioni contro il nostro Governo”, “le provocazioni alla ri-
bellione”, “le distribuzioni di denaro, od altre cose, ed i raggiri di ogni genere, per
sedurre le truppe, ed indurle alla rivolta, od a mancare altrimenti à propri doveri”,
“i maneggi tendenti ad ottenere e favorire la diserzione, o ad impedire i contingenti
ad arrendersi ai loro doveri”. Erano inseriti anche, sia pure successivamente, “gli
attacchi diretti ed eseguiti contro la forza armata incaricata della custodia o scorta
di prigionieri”. Un ultimo aspetto da segnalare era legato a “le scoperte di depositi
d’arme nascoste; di lettere minatorie; disegni, o parole per annodarsi, o formare
qualunque partito; di scritti, affissi, o proclamazioni incendiarie provocanti alla
rivolta, alla sedizione, all’assassinio, al saccheggio, e generalmente tutti gli avve-
nimenti, che esigono misure pronte e decise, sia per impedire il disordine, sia per
prevenirlo”.
Per quanto riguarda, invece, i compiti assegnati agli ufficiali, si ritiene utile
rimandare alla normazione del 1822.
c. Gli ufficiali nelle norme del 1822
Si rappresentano a questo punto, in sintesi, alcuni aspetti ritenuti di rilievo pre-
senti nel regolamento del 1822. Nella lettera n. 3486 del 6 dicembre 1822 l’Ispet-
tore Generale dell’Arma, maggiore generale d’Oncieu de la Bâtie, indirizzandosi
al colonnello comandante del Corpo, inviava anche il Regolamento Generale. In
particolare, all’articolo VII trattava il servizio: “il servizio della sicurezza pubblica,
che più particolarmente è confidato al Corpo dé Carabinieri Reali, impone ai mili-
tari che lo compongono, degli obblighi, i quali l’interesse generale, e la sicurezza
dello Stato devono far loro apprezzare […] la forza dei Carabinieri Reali non può
essere in proporzione alla resistenza, che presentano le grandi riunioni alle occa-
sioni di fiere, mercati, e feste pubbliche; spesso i Carabinieri devono usar pruden-
za, e non abbandonarsi temerariamente a quell’ardore militare, che non misura gli
ostacoli; il coraggio, che è la virtù più brillante dé Carabinieri Reali, deve riserbarsi
contro i malfattori, contro gli individui abbandonati alla vendetta pubblica, e con-