Page 44 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871) XLIII
tro alla resistenza che oppongono i facinorosi di qualsivoglia specie; ma l’azione
dé Carabinieri Reali deve esercitarsi secondo le formalità protettrici, quando non si
tratta che di conservare la tranquillità dei pacifici abitanti”.
Il regolamento, all’articolo 1 prevedeva che “il Corpo dé Carabinieri Reali è
una forza istituita per invigilare alla pubblica sicurezza, per assicurare nello interno
dello Stato ed in campo presso le Regie Armate, la conservazione dell’ordine, e
l’esecuzione delle leggi. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva, costitui-
sce l’essenza del suo servizio”. Si noti quindi che, a partire dal 1822, furono anche
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assegnati compiti di polizia militare .
Analogamente a quanto già stabilito nelle Regie Patenti del 12 ottobre, si cita-
vano (art. 117) gli avvenimenti straordinari riportandoli integralmente dalle norme
richiamate e per i quali era necessario riferire “direttamente nelle ventiquattr’ore,
tutti senza eccezione al Ministero degli Interni, e per quelli che lo riflettono, al
Ministero della Guerra dal Comandante la Luogotenenza”.
Circa i rapporti con le autorità militari (art. 133), era previsto che “gli Uffiziali
del Corpo dipendono dai Governatori e Comandanti Generali le Divisioni, come
pure dai Comandanti Militari fissi, per tutto ciò che interessa l’ordine pubblico, e
l’esecuzione delle incumbenze di polizia loro affidate dai § 4 e 6 delle Regie Pa-
tenti 30 ottobre 1821, senza però essere tenuti di render alcun conto del servizio
speciale dell’Arma”. Correva poi l’obbligo di provvedere a “informare i Governa-
tori degli avvenimenti straordinarj, che possono motivare disposizioni particolari
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di servizio” .
Per ciò che attiene la normazione, accanto alla pubblicazione del Regolamen-
to generale del Corpo dei Carabinieri Reali (16 ottobre 1822) compilato a cura
dell’“Ispettore Generale della stess’Arma” secondo le intenzioni del sovrano, furo-
no emanate le Regie Patenti, relative alle prerogative e ai compiti del Corpo stesso
(12 ottobre 1822).
Le Regie Patenti del 12 ottobre, per la parte d’interesse, prescrivevano le norme
per l’avanzamento nei vari ruoli (capitolo secondo – Composizione del Corpo).
Con riferimento ai marescialli d’alloggio (art. 15), si stabiliva che sarebbero stati
scelti fra i brigadieri con due anni di servizio nel grado o che si fossero distinti per
83 giUliano ferrari, La Polizia Militare, profili storici, giuridici e d’impiego, supplemento
«Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», n. 2 aprile – giugno 1993, a. XLI, pp. 60-63.
84 Gli avvenimenti indicati nell’articolo 140 erano “1°. Gli attacchi diretti od eseguiti, ov-
vero una resistenza o rivolta contro la forza armata. 2°. Le escursioni od attacchi di mal-
viventi riuniti in banda. 3°. Le arrestazioni d’instigatori alla diserzione, di subornatori, o
spie, o di persone sospette di voler indagare lo stato delle Piazze, la forza ed il movimento
delle truppe. 4°. La scoperta di depositi d’armi, o di munizioni da guerra. 5°. Gli attacchi di
convogli, o di munizioni da guerra. 6°. Il saccheggio di magazzeni militari. 7°. Ogni qua-
lunque delitto di cui si sarebbero resi colpevoli o complici i militari. 8°. Le risse di militari
fra di loro o con individui non militari, e gli insulti o vie di fatto commessi da militari con-
tro cittadini”.