Page 44 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871)                          XLIII


              tro alla resistenza che oppongono i facinorosi di qualsivoglia specie; ma l’azione
              dé Carabinieri Reali deve esercitarsi secondo le formalità protettrici, quando non si
              tratta che di conservare la tranquillità dei pacifici abitanti”.
                 Il regolamento, all’articolo 1 prevedeva che “il Corpo dé Carabinieri Reali è
              una forza istituita per invigilare alla pubblica sicurezza, per assicurare nello interno
              dello Stato ed in campo presso le Regie Armate, la conservazione dell’ordine, e
              l’esecuzione delle leggi. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva, costitui-
              sce l’essenza del suo servizio”. Si noti quindi che, a partire dal 1822, furono anche
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              assegnati compiti di polizia militare .
                 Analogamente a quanto già stabilito nelle Regie Patenti del 12 ottobre, si cita-
              vano (art. 117) gli avvenimenti straordinari riportandoli integralmente dalle norme
              richiamate e per i quali era necessario riferire “direttamente nelle ventiquattr’ore,
              tutti senza eccezione al Ministero degli Interni, e per quelli che lo riflettono, al
              Ministero della Guerra dal Comandante la Luogotenenza”.
                 Circa i rapporti con le autorità militari (art. 133), era previsto che “gli Uffiziali
              del Corpo dipendono dai Governatori e Comandanti Generali le Divisioni, come
              pure dai Comandanti Militari fissi, per tutto ciò che interessa l’ordine pubblico, e
              l’esecuzione delle incumbenze di polizia loro affidate dai § 4 e 6 delle Regie Pa-
              tenti 30 ottobre 1821, senza però essere tenuti di render alcun conto del servizio
              speciale dell’Arma”. Correva poi l’obbligo di provvedere a “informare i Governa-
              tori degli avvenimenti straordinarj, che possono motivare disposizioni particolari
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              di servizio” .
                 Per ciò che attiene la normazione, accanto alla pubblicazione del Regolamen-
              to generale del Corpo dei Carabinieri Reali (16 ottobre 1822) compilato a cura
              dell’“Ispettore Generale della stess’Arma” secondo le intenzioni del sovrano, furo-
              no emanate le Regie Patenti, relative alle prerogative e ai compiti del Corpo stesso
              (12 ottobre 1822).
                 Le Regie Patenti del 12 ottobre, per la parte d’interesse, prescrivevano le norme
              per l’avanzamento nei vari ruoli (capitolo secondo – Composizione del Corpo).
              Con riferimento ai marescialli d’alloggio (art. 15), si stabiliva che sarebbero stati
              scelti fra i brigadieri con due anni di servizio nel grado o che si fossero distinti per



              83   giUliano ferrari, La Polizia Militare, profili storici, giuridici e d’impiego, supplemento
              «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», n. 2 aprile – giugno 1993, a. XLI, pp. 60-63.
              84   Gli avvenimenti indicati nell’articolo 140 erano “1°. Gli attacchi diretti od eseguiti, ov-
              vero una resistenza o rivolta contro la forza armata. 2°. Le escursioni od attacchi di mal-
              viventi riuniti in banda. 3°. Le arrestazioni d’instigatori alla diserzione, di subornatori, o
              spie, o di persone sospette di voler indagare lo stato delle Piazze, la forza ed il movimento
              delle truppe. 4°. La scoperta di depositi d’armi, o di munizioni da guerra. 5°. Gli attacchi di
              convogli, o di munizioni da guerra. 6°. Il saccheggio di magazzeni militari. 7°. Ogni qua-
              lunque delitto di cui si sarebbero resi colpevoli o complici i militari. 8°. Le risse di militari
              fra di loro o con individui non militari, e gli insulti o vie di fatto commessi da militari con-
              tro cittadini”.
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