Page 45 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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            qualche importante servizio.
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               Le norme menzionate devono essere integrate  con quelle della circolare
            che accompagnava il Regolamento Generale del Corpo. Proprio l’articolo II di
                                                              86
            quest’ultima prevedeva che i comandanti delle divisioni  e delle compagnie fos-
            sero incaricati di emettere un parere, evidenziando “il merito, la buona condotta, i
            servizi rilevanti e le azioni di valore che distinguono i bravi Militari dell’Arma”,
            allo scopo di “fissare la scelta fra quelli che sono più degni di avanzamento”.
               Dalla lettura del Regolamento Generale è possibile risalire alle indicazioni re-
                                                                    87
            lative alla carriera nei diversi gradi, riportate agli articoli 46-50  del “capitolo IV
            Personale. Organizzazione, e forza del Corpo”.
               In particolare, l’articolo 46 stabiliva che “Le promozioni […] dei Marescialli
            d’alloggio e degli Uffiziali saranno proposte alla Segreteria di Guerra dall’Ispettore
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            suddetto” .
               L’articolo 50 prevedeva inoltre che, “qualora qualche Bass’Uffiziale si renda
            meritevole d’essere promosso Ufficiale, la proposizione ne verrà fatta direttamente
            dall’Ispettore Generale dell’Arma”.
               In base all’analisi delle norme riportate è possibile osservare, innanzitutto, che
            l’obiettivo generale delle disposizioni in materia di avanzamento era quello di se-
            lezionare i migliori per farli progredire nel vari gradi del Corpo.
               La promozione da sottufficiale (il militare, sembra, poteva infatti essere tratto
            sia dai Marescialli d’alloggio, sia dai Brigadieri) a ufficiale, sarebbe dunque dovuta
            avvenire per meriti. Questi si sarebbero acquisiti “sul campo” attraverso l’esecu-
            zione del servizio, dimostrando sia le capacità professionali, sia la fedeltà e l’attac-
            camento attivo e convinto all’Istituzione. Quest’ultimo aspetto è fondamentale e,
            come si è già detto, la “prova provata” è stata offerta nei moti del 1821.
















            85   N. 3486 dell’Ispezione Generale de’ Carabinieri Reali del 6 dicembre 1822 a firma dell’I-
            spettore Generale dell’Arma, Generale Maggiore Giovanni Battista d’Oncieu de la Bâtie.
            86   Come già ricordato si trattava di un comando competente sul territorio di una divisione
            militare dell’epoca.
            87   Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali approvato da S.M. il 16 ottobre
            1822, Torino, Tipografia Di Chirio e Mina, 1822, p. 11.
            88   L’Ispettore Generale dell’epoca può essere, a ragione, definito il Vertice Strategico – Mi-
            litare dell’Istituzione.
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