Page 142 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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142 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
Un altro aspetto innovativo della bozza del 1935 è dato dal n. 93 che
reca «carteggio trattato dalle legioni per il tramite della scala gerarchica e
delle autorità militari territoriali», poiché fissava chiaramente e all’interno
dell’istruzione le competenze dei due livelli gerarchici compresi tra la le-
gione e il Comando Generale dell’Arma, nonché nei rapporti con le auto-
rità dell’Esercito che ancora esprimevano pareri diretti su singoli aspetti di
gestione dell’Arma.
Circa il n. 93, le legioni dovevano trattare, «per il tramite delle autorità
militari territoriali», gli affari relativi a «1° le domande di matrimonio de-
gli ufficiali; 2° gli atti dei consigli di disciplina a carico degli ufficiali; 3°
le domande di aspettativa degli ufficiali per motivi privati; 4° le proposte
di ricompense al valore».
Per tutte le restanti attività di gestione dei reparti la legione corrispon-
deva direttamente con le articolazioni interne del Ministero della Guerra.
Emerge pertanto che l’istruzione approfondiva e definiva particolar-
mente il ruolo della legione e in misura minore degli organi superiori fino
al Comando Generale, per quanto concerneva, in primo luogo, la gestio-
ne del personale e quindi quella logistica e amministrativa, mentre appare
molto più sfumata la parte operativa dove le responsabilità principali rica-
devano principalmente sulle stazioni, sulle sezioni, tenenze e compagnie.
a tal proposito, l’istruzione precisava che
a
«il carteggio relativo al servizio dell’arma (3 divisione) [...] ha luogo sotto
la forma di rapporto giudiziario, processo verbale, lettera, rapporto ordi-
nario, promemoria, attergato, elenco, telegramma o fonogramma» (n. 97).
La prescrizione attribuiva, tra i compiti dell’arma, di procedere ai sensi di
legge per le attività condotte in proprio mentre, nel caso in cui procedeva
all’attività un altro organo, l’unico onere che ricadeva sui Carabinieri era di
riferirne superiormente, attraverso le segnalazioni di avvenimenti (n. 99).
inoltre, il comandante di stazione doveva provvedere a inviare all’autorità
giudiziaria i rapporti giudiziari e i processi verbali stilati dal proprio repar-
to. il sottufficiale doveva assolvere analogo obbligo di trasmissione anche
ad altre autorità (n. 100). in particolare, se il reato era imputato a «militari
in attività di servizio o ad appartenenti alla M.V.S.n. e sue specialità o a
militi della R. guardia di finanza e di altri corpi parificati - eccezione fatta
per i militari dell’arma e per quelli della R. Marina [si doveva] inserire la
seguente formula: «il presente rapporto (o processo verbale) è redatto a
semplice titolo informativo in tre copie (ovvero quattro copie, a seconda
dei casi) delle quali una è rimessa all’autorità giudiziaria, altra al comando
di corpo cui appartiene il militare, altra (in caso di arresto) al comando al

