Page 145 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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«complesse ed importanti», gli ufficiali e i comandanti di sezione avevano
la facoltà di predisporre per il comandante di stazione una serie di quesiti
ai quali poteva fornire una risposta più esauriente «valendosi al caso di
appositi formulari (n. 123). nel caso di informazioni «che hanno speciale
importanza [corsivo nel testo]», il comando superiore (come la legione)
poteva chiedere di usare il tramite gerarchico o meno allo scopo di filtrare
meglio la qualità delle informazioni da ricevere (n. 125).
nel caso di fermo «per misure di P.S.» i comandi dell’arma dovevano
inviare richieste di informazioni agli omologhi comandi e alle questure
del luogo d’origine e di residenza, provvedendo all’accompagnamento in
carcere se non fossero giunte le informazioni entro le successive 48 ore.
Sarebbe stata poi incombenza dei Carabinieri della località ove aveva sede
il carcere provvedere alla presentazione del fermato all’autorità di pubblica
sicurezza con le informazioni ricevute dai vari comandi e questure per le
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incombenze previste dall’articolo 157 della legge di P.S. (n. 128) .
infine, era prescritta la tenuta e l’aggiornamento di uno «schedario delle
informazioni» per le compagnie, le tenenze, le sezioni e le stazioni rac-
cogliendo «le generalità della persona su cui le informazioni vertono, il
numero di protocollo e la data delle relative lettere», evitando di citare le
informazioni di minore importanza come quelle «relative ad autorizzazioni
di polizia, ai precedenti di recluta, ecc.». il numero terminava sottolinean-
do che «lo schedario ha carattere di riservatezza» (n. 129).
Si noti che tali indicazioni relative allo schedario sarebbero state assor-
bite dalla riformulazione del n. 65 dell’istruzione del 1932, nella variante
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del 1936 (o successiva) .
Per quanto riguardava poi l’organizzazione della struttura della docu-
mentazione dell’Arma, si riportano i titolari e la tabella dei registri ob-
bligatori che, analizzati in chiave comparata, consentono di fare alcune
254 L’articolo recitava «Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla
richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè
mediante l’esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi
all’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati sospetti, può farlo rimpa-
triare con fogli di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. Questa di-
sposizioni si applica anche alle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la
pubblica moralità. L’autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di
via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza pre-
ventiva autorizzazione dell’autorità stessa. I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a
sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio».
255 Nonostante la ricerca, allo stato attuale, non è stato possibile reperire gli estremi (numero
di protocollo e data) in cui fu pubblicata la variante.

