Page 145 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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              «complesse ed importanti», gli ufficiali e i comandanti di sezione avevano
              la facoltà di predisporre per il comandante di stazione una serie di quesiti
              ai quali poteva fornire una risposta più esauriente «valendosi al caso di
              appositi formulari (n. 123). nel caso di informazioni «che hanno speciale
              importanza [corsivo nel testo]», il comando superiore (come la legione)
              poteva chiedere di usare il tramite gerarchico o meno allo scopo di filtrare
              meglio la qualità delle informazioni da ricevere (n. 125).
                 nel caso di fermo «per misure di P.S.» i comandi dell’arma dovevano
              inviare richieste di informazioni agli omologhi comandi e alle questure
              del luogo d’origine e di residenza, provvedendo all’accompagnamento in
              carcere se non fossero giunte le informazioni entro le successive 48 ore.
              Sarebbe stata poi incombenza dei Carabinieri della località ove aveva sede
              il carcere provvedere alla presentazione del fermato all’autorità di pubblica
              sicurezza con le informazioni ricevute dai vari comandi e questure per le
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              incombenze previste dall’articolo 157 della legge di P.S. (n. 128) .
                 infine, era prescritta la tenuta e l’aggiornamento di uno «schedario delle
              informazioni» per le compagnie, le tenenze, le sezioni e le stazioni rac-
              cogliendo «le generalità della persona su cui le informazioni vertono, il
              numero di protocollo e la data delle relative lettere», evitando di citare le
              informazioni di minore importanza come quelle «relative ad autorizzazioni
              di polizia, ai precedenti di recluta, ecc.». il numero terminava sottolinean-
              do che «lo schedario ha carattere di riservatezza» (n. 129).
                 Si noti che tali indicazioni relative allo schedario sarebbero state assor-
              bite dalla riformulazione del n. 65 dell’istruzione del 1932, nella variante
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              del 1936 (o successiva) .
                 Per quanto riguardava poi l’organizzazione della struttura della docu-
              mentazione dell’Arma, si riportano i titolari e la tabella dei registri ob-
              bligatori che, analizzati in chiave comparata, consentono di fare alcune


              254    L’articolo recitava «Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla
              richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè
              mediante l’esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi
              all’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati sospetti, può farlo rimpa-
              triare con fogli di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. Questa di-
              sposizioni si applica anche alle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la
              pubblica moralità. L’autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di
              via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza pre-
              ventiva autorizzazione dell’autorità stessa. I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a
              sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio».
              255    Nonostante la ricerca, allo stato attuale, non è stato possibile reperire gli estremi (numero
              di protocollo e data) in cui fu pubblicata la variante.
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