Page 143 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                   quale è stato rimesso l’imputato e l’ultima, infine, al comando della ... (se-
                   zione, tenenza, compagnia) di ...»» (n. 46).

                 in  definitiva  erano  i  superiori  gerarchici  dei  militari  che  avevano  la
              competenza a decidere sulla loro condotta e quindi sarebbe poi stato loro
              onere informare l’autorità giudiziaria (fatto salvo il caso di militari arre-
              stati) sull’intenzione a procedere in via penale o, in alternativa, in via di-
              sciplinare.
                 Circa i militari di Marina coinvolti in vicende di cui si è accennato so-
              pra, la documentazione doveva essere trasmessa all’avvocato militare del
              tribunale militare marittimo competente, nel caso di reati previsti dalla leg-
              ge penale militare.
                 a proposito dell’obbligo di segnalare, reati e avvenimenti vari, si è già
              detto a proposito dell’istruzione del 1932 e degli interventi connessi. È
              utile sottolineare però che il n. 116 disciplinava casi particolari di segna-
              lazioni che imponevano alcune accortezze come: l’arrivo e la partenza del
              sovrano, della moglie e del primo ministro, l’arrivo, partenza e anche il
              passaggio di Umberto di Savoia e degli altri figli del sovrano oltre al mo-
              vimento di sovrani e principi di famiglie regnanti; tutti i delitti contro la
              personalità dello Stato previsti dal titolo primo del CP, nonché «le mani-
              festazioni sovversive, la diffusione di scritti sovversivi, le adunate e grida
              sedizione (art.654, 655 C.P.), la diffusione di notizie false e tendenziose,
              ecc. (art. 656 e 657 C.P.), l’espatrio clandestino a scopo politico» che «sa-
              ranno segnalati secondo le particolari istruzioni vigenti in materia; tutti i
              tipi d’incendi; i disastri tellurici e le altre calamità; gli incidenti aviatori e
              l’intervento per controllo dell’attività aerea ; gli attentati, i gravi reati e i
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              furti ferroviari; le «spendite dolose di falsi valori»; le morti e le lesioni di
              militari; le rapine, le estorsioni e «delitti, fatti, avvenimenti importanti»;
              gli arresti di personalità in vista e di esponenti politici; gli arresti e fermi di
              stranieri; i procurati aborti ; l’arresto di disertori stranieri.
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                 Si può affermare in tale sede che la maggior parte dei casi da segnalare
              con prescrizioni particolari riguardava l’integrità del capo dello stato, del
              capo del governo e delle alte cariche dell’apparato politico e amministra-


              251    Sulle attività di controllo si tenga conto che a partire dal 1930 «fu istituita la polizia aerea
              per l’avvistamento e la segnalazione di aeromobili sospetti», Carucci, L’organizzazione dei ser-
              vizi di polizia cit., p. 105.
              252    Le persone che esercitavano pratiche abortive potevano essere sottoposte al confino insie-
              me ad altre categorie per aver attentato all’ordine sociale. Nel senso, Carucci, L’organizzazione
              dei servizi di polizia cit., p. 97.
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