Page 161 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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«riservatissimo» prodotti «da enti civili» sarebbero stati inseriti nel carteg-
gio riservato, riservato personale o segreto «a seconda dell’argomento»
trattato. Ciò segna una discrasia tra la documentazione con particolari con-
dizioni di tutela gestita dagli enti civili, con probabile riferimento al Mi-
nistero dell’interno o altri organismi, e quella invece prodotta dai militari.
a
Spostando l’attenzione all’ambito del carteggio di 3 divisione, si se-
gnala il n. 94 che prescriveva la possibilità di inviare copia dei rapporti
giudiziari e dei processi verbali «anche ad autorità diverse da quella giudi-
ziaria, quando ciò sia previsto da particolari disposizioni di legge o da nor-
me di carattere interno». Tale aspetto è particolarmente interessante perché
l’istruzione equiparava le disposizioni interne a quelle di legge e consen-
tiva l’invio di documenti particolarmente sensibili e redatti per necessità
investigative anche ad autorità diverse da quella giudiziaria, lasciando in-
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tendere un interesse di altri organismi, senza tuttavia citarli .
Sempre nell’ambito dell’attività investigativa si segnalano alcuni aspet-
ti. Il primo, riportato al n. 98, era riferito a
«i fatti aventi carattere di reato imputati ai gerarchi del P.n.F., sino a se-
gretario di fascio o fiduciario di gruppo rionale, prima che dei fatti stessi
sia stato informato, tramite prefetture, e abbia dato istruzioni il Ministero
dell’Interno»,
lasciando l’onere ai comandanti di gruppo di informare il Comando
Generale con promemoria di sintesi. Tale situazione, evidentemente, vani-
ficava gli sforzi investigativi dell’arma, perché sottoponeva qualsiasi azio-
ne rivolta contro tali politici all’autorizzazione del Ministero dell’interno
e, quindi, dello stesso presidente del consiglio dei ministri. Un secondo
aspetto era offerto dall’istituzione dei tribunali per i minorenni che com-
portavano norme particolari nel caso in cui i reati fossero stati commessi
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da minori di 18 anni (n. 99) .
Per quanto riguardava il titolo ii, ovvero «segnalazioni di fatti, delitti
e avvenimenti», l’istruzione teneva in considerazione quanto già detto a
proposito dalla bozza del 1935 e dalle varianti dell’istruzione del 1932
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apparse nel 1937 .
291 Allo stato della ricerca non è stato possibile sinora identificare le «autorità diverse da quel-
la giudiziaria».
292 Si rinvia al Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, recante «Norme di attuazione e
transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funziona-
mento del tribunale per i minorenni».
293 Si rinvia a quanto detto precedentemente e reperito in ASACC, Fondo Compagnia Carabi-

