Page 161 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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              «riservatissimo» prodotti «da enti civili» sarebbero stati inseriti nel carteg-
              gio riservato, riservato personale o segreto «a seconda dell’argomento»
              trattato. Ciò segna una discrasia tra la documentazione con particolari con-
              dizioni di tutela gestita dagli enti civili, con probabile riferimento al Mi-
              nistero dell’interno o altri organismi, e quella invece prodotta dai militari.
                                                                    a
                 Spostando l’attenzione all’ambito del carteggio di 3  divisione, si se-
              gnala il n. 94 che prescriveva la possibilità di inviare copia dei rapporti
              giudiziari e dei processi verbali «anche ad autorità diverse da quella giudi-
              ziaria, quando ciò sia previsto da particolari disposizioni di legge o da nor-
              me di carattere interno». Tale aspetto è particolarmente interessante perché
              l’istruzione equiparava le disposizioni interne a quelle di legge e consen-
              tiva l’invio di documenti particolarmente sensibili e redatti per necessità
              investigative anche ad autorità diverse da quella giudiziaria, lasciando in-
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              tendere un interesse di altri organismi, senza tuttavia citarli .
                 Sempre nell’ambito dell’attività investigativa si segnalano alcuni aspet-
              ti. Il primo, riportato al n. 98, era riferito a

                   «i fatti aventi carattere di reato imputati ai gerarchi del P.n.F., sino a se-
                   gretario di fascio o fiduciario di gruppo rionale, prima che dei fatti stessi
                   sia stato informato, tramite prefetture, e abbia dato istruzioni il Ministero
                   dell’Interno»,
                  lasciando l’onere ai comandanti di gruppo di informare il Comando
              Generale con promemoria di sintesi. Tale situazione, evidentemente, vani-
              ficava gli sforzi investigativi dell’arma, perché sottoponeva qualsiasi azio-
              ne rivolta contro tali politici all’autorizzazione del Ministero dell’interno
              e, quindi, dello stesso presidente del consiglio dei ministri. Un secondo
              aspetto era offerto dall’istituzione dei tribunali per i minorenni che com-
              portavano norme particolari nel caso in cui i reati fossero stati commessi
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              da minori di 18 anni (n. 99) .
                 Per quanto riguardava il titolo ii, ovvero «segnalazioni di fatti, delitti
              e avvenimenti», l’istruzione teneva in considerazione quanto già detto a
              proposito dalla bozza del 1935 e dalle varianti dell’istruzione del 1932
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              apparse nel 1937 .

              291    Allo stato della ricerca non è stato possibile sinora identificare le «autorità diverse da quel-
              la giudiziaria».
              292    Si rinvia al Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, recante «Norme di attuazione e
              transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funziona-
              mento del tribunale per i minorenni».
              293    Si rinvia a quanto detto precedentemente e reperito in ASACC, Fondo Compagnia Carabi-
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