Page 162 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
P. 162
162 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
Per il settore informativo l’istruzione assorbì le disposizioni precedenti.
Appare utile segnalare l’obbligo dello schedario delle informazioni. Infatti
il n. 139 prescriveva:
«i comandi territoriali, eccetto le divisioni e le brigate, debbono tenere ag-
giornato uno schedario delle informazioni [nel testo] sulle cui schede [ri-
mandando al modello in appendice all’istruzione] dovranno essere segnati:
le generalità delle persone cui le informazioni si riferiscono, il numero di
protocollo e la data delle relative lettere. nessuna annotazione dovrà essere
fatta circa informazioni di poca importanza come quelle – ad esempio – ri-
guardanti le autorizzazioni di polizia, precedenti di reclute, ecc. Lo scheda-
rio ha carattere riservato [nel testo]».
Tali disposizioni già presenti in passato avevano però il pregio di evi-
denziare due aspetti. il primo era legato ai livelli gerarchici che dovevano
avere obbligatoriamente lo schedario delle informazioni, ovvero dalla le-
gione sino alla stazione; il secondo aspetto era dato invece dalla necessità
di ribadire il carattere riservato. Tale documentazione non poteva essere
sottoposta a classifica per via del forte flusso di informazioni sui soggetti
per i quali i comandi dell’arma dovevano riferire alle differenti autorità.
Ciò non toglie, in ogni caso, che il Comando Generale intervenne sottoli-
neando comunque la particolarità dello schedario che, evidentemente, non
doveva essere conosciuto che dal solo personale che lo gestiva.
infine, nell’ambito del titolo i della terza parte dedicato a «Rapporti
giudiziari, processi verbali e registrazioni varie inerenti al servizio d’isti-
tuto», l’edizione del 1940 forniva maggiore spazio a tale documentazione
e integrava anche le questioni collegate allo sviluppo tecnologico tanto
che si segnala, al n. 143, la presenza di disposizioni particolari relative a
«rapporto per incidenti automobilistici», ove era necessario prevedere una
serie di dati relativi all’incidente, alle persone coinvolte, alle circostanze
e eventuali ulteriori disposizioni varie, ove possibile, integrate da «rilievi
294
fotografici a norma dell’art. 223 c.p.p.» .
nieri di Poggio Mirteto, versamento 2013, fondo in fase di riordino, copia dell’istruzione sul car-
teggio edizione 1932 della Stazione di Cottanello contenente i 3 allegati alla circolare n. 595/20-
1936 del 18 gennaio 1937.
294 Circa i veicoli coinvolti i dati essenziali da riportare erano: il titolo del veicolo o dei veicoli,
la velocità tenuta, le eventuali avarie o difetti, il servizio a cui erano adibiti e i danni riportati.
Per le persone, si dovevano annotare: le generalità complete, le lesioni e il periodo di tempo di
malattia, il comportamento causa dell’incidente quale inosservanza delle norme di circolazio-
ni, l’imprudenza, l’imperizia alla guida, lo stato psico-fisico (ubriachezza, sonno, malore); per
le circostanze in cui era avvenuto l’incidente dovevano essere indicate: le condizioni atmosferi-
che (nebbia, pioggia), le condizioni e particolarità della strada (in piano o pendenza, in buono

