Page 162 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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               Per il settore informativo l’istruzione assorbì le disposizioni precedenti.
            Appare utile segnalare l’obbligo dello schedario delle informazioni. Infatti
            il n. 139 prescriveva:

                  «i comandi territoriali, eccetto le divisioni e le brigate, debbono tenere ag-
                  giornato uno schedario delle informazioni [nel testo] sulle cui schede [ri-
                  mandando al modello in appendice all’istruzione] dovranno essere segnati:
                  le generalità delle persone cui le informazioni si riferiscono, il numero di
                  protocollo e la data delle relative lettere. nessuna annotazione dovrà essere
                  fatta circa informazioni di poca importanza come quelle – ad esempio – ri-
                  guardanti le autorizzazioni di polizia, precedenti di reclute, ecc. Lo scheda-
                  rio ha carattere riservato [nel testo]».
               Tali disposizioni già presenti in passato avevano però il pregio di evi-
            denziare due aspetti. il primo era legato ai livelli gerarchici che dovevano
            avere obbligatoriamente lo schedario delle informazioni, ovvero dalla le-
            gione sino alla stazione; il secondo aspetto era dato invece dalla necessità
            di ribadire il carattere riservato. Tale documentazione non poteva essere
            sottoposta a classifica per via del forte flusso di informazioni sui soggetti
            per i quali i comandi dell’arma dovevano riferire alle differenti autorità.
            Ciò non toglie, in ogni caso, che il Comando Generale intervenne sottoli-
            neando comunque la particolarità dello schedario che, evidentemente, non
            doveva essere conosciuto che dal solo personale che lo gestiva.
               infine, nell’ambito del titolo i della terza parte dedicato a «Rapporti
            giudiziari, processi verbali e registrazioni varie inerenti al servizio d’isti-
            tuto», l’edizione del 1940 forniva maggiore spazio a tale documentazione
            e integrava anche le questioni collegate allo sviluppo tecnologico tanto
            che si segnala, al n. 143, la presenza di disposizioni particolari relative a
            «rapporto per incidenti automobilistici», ove era necessario prevedere una
            serie di dati relativi all’incidente, alle persone coinvolte, alle circostanze
            e eventuali ulteriori disposizioni varie, ove possibile, integrate da «rilievi
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            fotografici a norma dell’art. 223 c.p.p.» .

            nieri di Poggio Mirteto, versamento 2013, fondo in fase di riordino, copia dell’istruzione sul car-
            teggio edizione 1932 della Stazione di Cottanello contenente i 3 allegati alla circolare n. 595/20-
            1936 del 18 gennaio 1937.
            294    Circa i veicoli coinvolti i dati essenziali da riportare erano: il titolo del veicolo o dei veicoli,
            la velocità tenuta, le eventuali avarie o difetti, il servizio a cui erano adibiti e i danni riportati.
            Per le persone, si dovevano annotare: le generalità complete, le lesioni e il periodo di tempo di
            malattia, il comportamento causa dell’incidente quale inosservanza delle norme di circolazio-
            ni, l’imprudenza, l’imperizia alla guida, lo stato psico-fisico (ubriachezza, sonno, malore); per
            le circostanze in cui era avvenuto l’incidente dovevano essere indicate: le condizioni atmosferi-
            che (nebbia, pioggia), le condizioni e particolarità della strada (in piano o pendenza, in buono
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