Page 313 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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La ceLebrazione deL Mito tra Lo scarto e iL Museo storico 313
«per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio, i comandi
dell’arma dei Carabinieri Reali osserveranno le [...] disposizioni che abro-
gano tutte quelle precedentemente emanate al riguardo». Quanto detto era
già presente nel manuale di gestione documentaria dei Carabinieri, poiché
il paragrafo i. della circolare n. 3387/5 individuava in 5 anni, secondo il
«paragrafo iV della circolare 634 G.M. 1929 e n. 35 istruzione sul carteg-
gio – modificato», il periodo necessario per procedere all’eliminazione de
a
«gli atti del carteggio di 2 divisione, salvo le eccezioni di cui ai numeri
seguenti; i giornalieri del servizio». Per il paragrafo ii, trascorsi 8 anni (n.
35 dell’istruzione sul carteggio), si procedeva all’eliminazione de «le carte
a
ed i registri riconosciuti inutili riferentisi a pratiche di 1 divisione, salvo le
eccezioni di cui ai numeri seguenti; i fogli d’ordini». il par. iii era riservato
alla documentazione da eliminare dopo 10 anni secondo il «n. 35 istruzio-
ne sul carteggio – modificato e paragrafo V circ. 258 G.M. 1930»: le carte,
a
registri od altro di 3 divisione riconosciuti inutili, salvo le eccezioni di cui
ai numeri seguenti; gli specchi di avanzamento dei sottufficiali e militari
di truppa e le pratiche relative; i temi e i rapporti informativi; i fascicoli
personali dei sottotenenti che frequentano i corsi presso la Scuola Centrale
CC. RR.; i volumi dei ruoli alfabetici dei corpi (i 10 anni vanno considerati
dalla perdita di forza dell’ultimo Ufficiale, impiegato civile, sottufficiale e
militare di truppa iscritto in ogni singolo volume); i giornali di contabili-
tà, ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi 1920-
1921 e precedenti (vedi n. 8 circolare 53 G.M. 1924) che devono essere
conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935; gli ordini di pagamento e di
riscossione; i registri del fondo scorta; i bollettari delle quietanze; i registri
ausiliari, quaderni, prospetti e simili, ove esistano, per la tenuta e resa dei
conti (fanno eccezione quelli riferentisi agli esercizi 1920-1921 e prece-
denti, che dovranno essere conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935);
le matrici dei buoni di prelevamento e versamento di materiali; le matrici
degli scontrini di viaggio, trasporto materiali, masserizie, bagagli, etc.; le
erano state scevre da inconvenienti. Ad esempio, fu necessario un intervento diretto del Ministero
della Guerra per sottolineare che questi, nel corso delle attività ispettive, non avevano alcun potere
di osservazione sulle spese, in carico al Ministero dell’Interno, telegrafiche e telefoniche per evitare
che i comandi dell’Arma soggiacessero a tale assurda disposizione che aveva ridotto il volume delle
comunicazioni di avvenimenti di notevole importanza per tema di interventi censori sulla contabi-
lità dell’Arma. Si veda, a proposito, USACC, Biblioteca, serie circolari manoscritte, 1925, circolare n.
2036/7 di prot. datata 17 luglio 1925 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali – Ufficio
Servizio, ad oggetto «Segnalazioni telegrafiche di notizie ed avvenimenti di notevole importanza da
parte dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri Reali». Per una sintetica visione d’insieme sulle attività
contabili nell’ambito del Ministero della Guerra si rinvia a Carlo Benedettini, La gestione economica
nell’Esercito, «Rivista dei Carabinieri Reali», 2 (1935), n. 1, pp. 41-44.

