Page 313 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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La ceLebrazione deL Mito tra Lo scarto e iL Museo storico  313


              «per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio, i comandi
              dell’arma dei Carabinieri Reali osserveranno le [...] disposizioni che abro-
              gano tutte quelle precedentemente emanate al riguardo». Quanto detto era
              già presente nel manuale di gestione documentaria dei Carabinieri, poiché
              il paragrafo i. della circolare n. 3387/5 individuava in 5 anni, secondo il
              «paragrafo iV della circolare 634 G.M. 1929 e n. 35 istruzione sul carteg-
              gio – modificato»,  il periodo necessario per procedere all’eliminazione de
                                       a
              «gli atti del carteggio di 2  divisione, salvo le eccezioni di cui ai numeri
              seguenti; i giornalieri del servizio». Per il paragrafo ii, trascorsi 8 anni (n.
              35 dell’istruzione sul carteggio), si procedeva all’eliminazione de «le carte
                                                                   a
              ed i registri riconosciuti inutili riferentisi a pratiche di 1  divisione, salvo le
              eccezioni di cui ai numeri seguenti; i fogli d’ordini». il par. iii era riservato
              alla documentazione da eliminare dopo 10 anni secondo il «n. 35 istruzio-
              ne sul carteggio – modificato e paragrafo V circ. 258 G.M. 1930»: le carte,
                                 a
              registri od altro di 3  divisione riconosciuti inutili, salvo le eccezioni di cui
              ai numeri seguenti; gli specchi di avanzamento dei sottufficiali e militari
              di truppa e le pratiche relative; i temi e i rapporti informativi; i fascicoli
              personali dei sottotenenti che frequentano i corsi presso la Scuola Centrale
              CC. RR.; i volumi dei ruoli alfabetici dei corpi (i 10 anni vanno considerati
              dalla perdita di forza dell’ultimo Ufficiale, impiegato civile, sottufficiale e
              militare di truppa iscritto in ogni singolo volume); i giornali di contabili-
              tà, ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi 1920-
              1921 e precedenti (vedi n. 8 circolare 53 G.M. 1924) che devono essere
              conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935; gli ordini di pagamento e di
              riscossione; i registri del fondo scorta; i bollettari delle quietanze; i registri
              ausiliari, quaderni, prospetti e simili, ove esistano, per la tenuta e resa dei
              conti (fanno eccezione quelli riferentisi agli esercizi 1920-1921 e prece-
              denti, che dovranno essere conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935);
              le matrici dei buoni di prelevamento e versamento di materiali; le matrici
              degli scontrini di viaggio, trasporto materiali, masserizie, bagagli, etc.; le


              erano state scevre da inconvenienti. Ad esempio, fu necessario un intervento diretto del Ministero
              della Guerra per sottolineare che questi, nel corso delle attività ispettive, non avevano alcun potere
              di osservazione sulle spese, in carico al Ministero dell’Interno, telegrafiche e telefoniche per evitare
              che i comandi dell’Arma soggiacessero a tale assurda disposizione che aveva ridotto il volume delle
              comunicazioni di avvenimenti di notevole importanza per tema di interventi censori sulla contabi-
              lità dell’Arma. Si veda, a proposito, USACC, Biblioteca, serie circolari manoscritte, 1925, circolare n.
              2036/7 di prot. datata 17 luglio 1925 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali – Ufficio
              Servizio, ad oggetto «Segnalazioni telegrafiche di notizie ed avvenimenti di notevole importanza da
              parte dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri Reali». Per una sintetica visione d’insieme sulle attività
              contabili nell’ambito del Ministero della Guerra si rinvia a Carlo Benedettini, La gestione economica
              nell’Esercito, «Rivista dei Carabinieri Reali», 2 (1935), n. 1, pp. 41-44.
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