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314 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
matrici dei fogli di viaggio della truppa; tutti i documenti riguardanti la
cessione di materiali ad altra amministrazione; i registri interni di magaz-
zino; i registri di materiale di casermaggio; i ruolini tascabili ad eccezione
di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi 1920-1921 e precedenti,
che devono essere conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935; le matrici
delle richieste di spedizione; i ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa;
i ruoli e registri dei cavalli di servizio degli ufficiali e tutti gli altri docu-
menti in genere riflettenti i quadrupedi, come processi verbali di visita e
di riforma, dichiarazioni di accettazione etc; i registri di conto corrente
riferentisi alle spese contrattuali, avvertendo che i 10 anni decorrono dalla
completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro; i documenti
matricolari e tutto il carteggio e gli atti relativi allo stato e all’avanzamento
degli ufficiali e quello riguardante i precedenti disciplinari (i 10 anni de-
corrono da quello in cui si verifica la morte dell’ufficiale), ad eccezione del
primo esemplare degli stati di servizio con la cartella individuale custoditi
dal Ministero, e del ruolo matricolare, i quali saranno versati all’archivio di
Stato, rispettivamente, 10 anni dopo la morte dell’ufficiale e 10 anni dopo
la morte dell’ultimo ufficiale rimasto inscritto in ogni singolo volume. il
paragrafo iV era riservato alla documentazione da eliminare trascorsi 20
anni (n. 35 istruzione sul carteggio – modificato e paragrafo Vi, circ. 258
G. M. 1930): i quadri di avanzamento con le relative rubriche; i registri
dei processi verbali relativi a decisioni di avanzamento o di idoneità al
servizio; i registi di anzianità e relative rubriche; i ruolini dei sottotenenti
che frequentano i corsi presso la Scuola Centrale Carabinieri Reali; gli atti
e documenti riguardanti la concessione di sussidi e di soccorsi giornalieri
alle famiglie dei militari richiamati alle armi; il carteggio relativo alle se-
guenti distinzioni di guerra: croce al merito di guerra, distintivi d’onore dei
mutilati, medaglie di benemerenze di volontari, medaglie commemorative;
i documenti matricolari, i fascicoli personali ed in genere tutto il carteggio
riguardante gli impiegati civili e gli operai permanenti delle amministra-
zioni militari dipendenti (i 20 anni decorrono da quello in cui l’impiegato
o l’operaio abbia comunque cessato dal servizio), ad eccezione dei primi
originali degli stati matricolari, che dopo tale termine di 20 anni saran-
no versati all’archivio di Stato. il V paragrafo recitava «Dopo prescrit-
ta l’azione penale a mente dell’art. 91 codice penale (20 anni) (tenendo,
peraltro, conto delle eventuali interruzioni della prescrizione): le pratiche
riguardanti i delitti i cui autori non siano stati scoperti». il Vi paragrafo
individuava il termine dei 30 anni secondo «n. 35 istruzione sul carteggio
– modificato e paragrafo Vi, circ. 258 G. M. 1930»: i protocolli e i registri

