Page 314 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            matrici dei fogli di viaggio della truppa; tutti i documenti riguardanti la
            cessione di materiali ad altra amministrazione; i registri interni di magaz-
            zino; i registri di materiale di casermaggio; i ruolini tascabili ad eccezione
            di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi 1920-1921 e precedenti,
            che devono essere conservati fino a tutto l’esercizio 1934-1935; le matrici
            delle richieste di spedizione; i ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa;
            i ruoli e registri dei cavalli di servizio degli ufficiali e tutti gli altri docu-
            menti in genere riflettenti i quadrupedi, come processi verbali di visita e
            di riforma, dichiarazioni di accettazione etc; i registri di conto corrente
            riferentisi alle spese contrattuali, avvertendo che i 10 anni decorrono dalla
            completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro; i documenti
            matricolari e tutto il carteggio e gli atti relativi allo stato e all’avanzamento
            degli ufficiali e quello riguardante i precedenti disciplinari (i 10 anni de-
            corrono da quello in cui si verifica la morte dell’ufficiale), ad eccezione del
            primo esemplare degli stati di servizio con la cartella individuale custoditi
            dal Ministero, e del ruolo matricolare, i quali saranno versati all’archivio di
            Stato, rispettivamente, 10 anni dopo la morte dell’ufficiale e 10 anni dopo
            la morte dell’ultimo ufficiale rimasto inscritto in ogni singolo volume. il
            paragrafo iV era riservato alla documentazione da eliminare trascorsi 20
            anni (n. 35 istruzione sul carteggio – modificato e paragrafo Vi, circ. 258
            G. M. 1930): i quadri di avanzamento con le relative rubriche; i registri
            dei processi verbali relativi a decisioni di avanzamento o di idoneità al
            servizio; i registi di anzianità e relative rubriche; i ruolini dei sottotenenti
            che frequentano i corsi presso la Scuola Centrale Carabinieri Reali; gli atti
            e documenti riguardanti la concessione di sussidi e di soccorsi giornalieri
            alle famiglie dei militari richiamati alle armi; il carteggio relativo alle se-
            guenti distinzioni di guerra: croce al merito di guerra, distintivi d’onore dei
            mutilati, medaglie di benemerenze di volontari, medaglie commemorative;
            i documenti matricolari, i fascicoli personali ed in genere tutto il carteggio
            riguardante gli impiegati civili e gli operai permanenti delle amministra-
            zioni militari dipendenti (i 20 anni decorrono da quello in cui l’impiegato
            o l’operaio abbia comunque cessato dal servizio), ad eccezione dei primi
            originali degli stati matricolari, che dopo tale termine di 20 anni saran-
            no versati all’archivio di Stato. il V paragrafo recitava «Dopo prescrit-
            ta l’azione penale a mente dell’art. 91 codice penale (20 anni) (tenendo,
            peraltro, conto delle eventuali interruzioni della prescrizione): le pratiche
            riguardanti i delitti i cui autori non siano stati scoperti». il Vi paragrafo
            individuava il termine dei 30 anni secondo «n. 35 istruzione sul carteggio
            – modificato e paragrafo Vi, circ. 258 G. M. 1930»: i protocolli e i registri
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