Page 376 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                  nimenti di materiale; il carteggio relativo a tutte le distinzioni di guerra,
                  ricompense al valore, distintivi d’onore dei mutilati, medaglie di beneme-
                  renza di volontari, medaglie commemorative; le pratiche relative a impor-
                  tanti operazioni di servizio che rivestano carattere storico; le pratiche ri-
                  guardanti gli infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità
                  amministrative; i verbali e documenti relativi a ferite, infermità e lesioni
                  riconosciute provenienti da cause di servizio; le pratiche relative ai reniten-
                  ti tuttora passibili di arresto; i registri e le rubriche dei pregiudicati e del-
                  le persone socialmente pericolose, nonché i fascicoli personali e cartellini
                  biografici; i registri e le raccolte di processi verbali; le circolari contenenti
                  disposizioni di massima ancora in vigore; le raccolte dei fogli d’ordine; le
                  pratiche relative alle operazioni di servizio importanti, che rivestano carat-
                  tere storico, dovranno essere annualmente segnalate al comando generale
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                  (ufficio servizio)» .
               Tali disposizioni rimasero in vigore sino al 1953, quando fu emanata
            una nuova edizione dell’istruzione sul carteggio per l’arma dei Carabinie-
            ri, in vigore all’atto dell’istituzione dell’ufficio .
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               La pubblicazione abrogava e sostituiva quella del 1940 e «ogni prece-
            dente disposizione in contrasto con le norme che vi sono contenute». in
            particolare, il capo iii riservato alla «eliminazione del vecchio carteggio»
            fu ridotto a tre soli i numeri (dal 68 al 70), rimandando (n. 68) alle
                  «istruzioni di cui alle tabelle unite dall’1 al 9, dove, nell’ultima colonna,
                  [ove] sono segnati i termini entro i quali deve essere eliminato il carteggio
                  stesso. Quando il termine non è contemplato nelle tabelle, deve essere di-
                  strutto dopo 30 anni; fa eccezione il carteggio di guerra di interesse storico,
                  che va sempre conservato».

               Le disposizioni per l’eliminazione del carteggio prevedevano, come già
            avveniva in precedenza, che, (n. 69) «nel mese di gennaio di ogni anno tutti
            i comandi ed uffici prendono in esame il carteggio degli anni precedenti
            agli ultimi cinque, per stabilire quali atti debbono essere eliminati in base
            alle disposizioni di cui al numero precedente».
               Tale eccessiva semplificazione, come già ricordato e come appare evi-
            dente, costituì di fatto la ragione principale dello scarto indistinto di interi
            fondi archivistici, senza particolare riguardo al tipo di affari trattati. Ciò
            senza entrare ulteriormente nel dettaglio della questione.



            10    Ivi, p. 65.
            11    Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Addestramento e Regolamenti, Istruzione
            sul Carteggio per l’arma dei carabinieri cit.
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