Page 46 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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               inoltre, nel momento in cui era stata determinata la classificazione da
            attribuire non si doveva intervenire nuovamente a meno che non fossero
            emerse alcune necessità sulla base dell’esperienza maturata ma, in questo
            caso, sarebbe stato onere del responsabile del servizio redigere una nota
            scritta da annettere al protocollo con la quale ne spiegava i motivi.
               il paragrafo 6 era dedicato ad alcune differenti tipologie di documenti:
            lettera, elenchi di trasmissione, stati e specchi periodici ed eventuali, atter-
            gati, telegrammi, ordini del giorno.
               il successivo paragrafo divideva il carteggio in due tipologie «ordinario
            o riservato» e, per quest’ultimo, si precisava che era «trattato dal capo ser-
            vizio e sotto la sua personale responsabilità», potendosi valere di ufficiale
            o impiegato solamente nel caso in cui gli «affari d’ordine riservato sono
            considerevoli». L’unica autorità autorizzata ad aprire la corrispondenza era
            il capo ufficio; una volta che tale operazione era stata espletata si doveva
            procedere a riportare le indicazioni della corrispondenza in entrata sul «re-
            gistro protocollo» con la sola eccezione degli ordini del giorno che sareb-
            bero stati trascritti «integralmente in registri separati» (par. 9). Le istruzioni
            precisavano anche che «i protocolli si distinguono in ordinario o riservato,
            a seconda della specie del carteggio che vi viene registrato. il protocollo
            riservato è tenuto da chi tratta questa specie d’affari». Una parte importante
            delle indicazioni erano rivolte alla stesura della lettera, principale mezzo di
            comunicazione dell’amministrazione militare; la minuta (par. 14), doveva
            essere firmata a margine dal compilatore materiale e doveva contenere an-
            che le indicazioni relative alla pratica trattata per darne cognizione al capo
            ufficio che avrebbe siglato il documento prima di consentirne la trascrizio-
            ne in bella copia per la firma al capo servizio. Con la stesura della minuta
            delle lettere scompariva, parallelamente, «il registro copia lettere, che co-
            munemente si usava tenere». Un paragrafo (23) era riservato alla struttura
            del registro di protocollo organizzato «in due parti a pagine contrapposte:
            nella prima si registrano tutte le lettere, elenchi, stati, specchi, telegrammi
            ecc. che pervengono all’uffizio; nella seconda tutte quelle che dall’uffizio
            vengono spedite» che, comunque doveva essere conforme al modello 2
            allegato all’istruzione.
               La struttura del registro di protocollo (par. 23) prevedeva per la docu-
            mentazione in arrivo, la prima colonna, comune alle due parti, che conte-
            neva il numero cronologico di arrivo e di partenza, la seconda la data delle
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            lettere ricevute e la terza la data di arrivo, la 4  il numero di protocollo, la
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            5  il mittente (ufficio o persona), la 6  l’oggetto della comunicazione. Per
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            quanto riguardava, invece, la documentazione in partenza, nella 7  colonna
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