Page 51 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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              almeno in tale fase, era ridotta ai minimi termini. infatti, si precisava che:
                      «l’Ufficio di S.[icurezza] P.[ubblica] forma nella segreteria della prefet-
                   tura una sezione speciale ed indipendente della Divisione 3 . tale sezione
                                                                        a
                   deve essere diretta dal funzionario di S.P. più elevato in grado fra quelli
                   addetti alla prefettura, il quale non dipenderà che dal Prefetto. Egli terrà
                   un protocollo distinto per la corrispondenza e gli atti dell’ufficio, ne con-
                   serverà il suggello, e provvederà alla spedizione de’ plichi. nelle sottopre-
                   fetture tutto ciò che si riferisce al servizio di S.P. è trattato in una sezione
                   della segreteria diretta dal delegato di S.P., all’immediata dipendenza del
                   sottoprefetto. il delegato terrà ugualmente un protocollo distinto, nonché i
                   suggelli dell’ufficio, e provvederà alla spedizione de’ plichi» .
                                                                         79
                 in linea particolare, per quanto atteneva alle attività investigative era
              prescritto che «nella trattazione degli affari relativi alla polizia giudizia-
              ria, i questori, ispettori, o delegati di prima classe che reggono gli uffizi
              provinciali o circondariali di pubblica sicurezza corrisponderanno diretta-
              mente col Pubblico Ministero [...] le corrispondenze in materia di polizia
              giudiziaria saranno firmate dagli ufficiali di sicurezza pubblica» . Inoltre,
                                                                           80
              si dovevano adottare prescrizioni pressoché uguali nella redazione dei ver-
              bali. infatti:

                      «il verbale che gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno l’ob-
                   bligo di compilare intorno a quanto ebbero a fare ed osservare nell’eserci-
                   zio delle loro funzioni, deve costituire per se stesso una relazione chiara,
                   precisa e compiuta di ciò che è occorso. Esso deve contenere come indi-
                   spensabili condizioni: a) l’anno, il mese, il giorno, l’ora, e il luogo in cui è
                   redatto; b) il nome, cognome e qualità dell’uffiziale od agente che procede,
                   ed ove ne sia il caso, dell’autorità mandante o richiedente; c) il nome, co-
                   gnome, filiazione, età, professione, patria, domicilio ed abitazione di tutte
                   le persone notate nel verbale, sieno esse querelanti, richiedenti, imputati,
                   o testimoni; d) l’esposizione del fatto con tutte le circostanze di tempo,
                   di luogo e di persona ad esso relative; e) la deposizione dei testimoni, il
                   giudizio o rapporto dei periti e delle altre persone intervenute; f) il risultato
                   dell’operazione e le misure prese; g) la sottoscrizione infine, o il segno
                   a pié di pagina di tutte le persone intervenute. Se alcuno non volesse, o



              79    Istruzioni pei funzionari di pubblica sicurezza, Firenze, Eredi Botta, 1867, p. 6. Le disposi-
              zioni afferenti al settore della pubblica sicurezza apparvero anche in «Manuale del funzionario
              di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria», 4 (1866), pp. 186-195. Ringrazio per la segnala-
              zione la dottoressa Ornella Di Tondo, archivista in servizio presso l’Ufficio Storico della Poli-
              zia di Stato.
              80    Ibidem, p. 14.
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