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vennero il Cansiglio, Somadida, Valle Imperina e molti altri boschi) e dell’in-
cameramento da parte dello Stato di beni di congregazioni religiose (legge 7
luglio 1866, n. 3039).
4.2.2. Costituzione dell’Azienda del demanio forestale di Stato e suoi
sviluppi: dalla legge 2 giugno 1910, n. 277 alla legge 27 ottobre
1966, n. 910
Con la promulgazione della legge 2 giugno 1910, n. 277 (legge Luzzatti),
nell’ambito di una rinnovata politica forestale, venivano perfezionati ed am-
pliati i concetti già affermati nella legge del 1871 e veniva data la possibilità di
creare un vasto demanio forestale dello Stato, con amministrazione autonoma.
Con questa legge fu istituita l’Azienda speciale del demanio forestale di
Stato «per provvedere mediante ampliamento e l’inalienabilità della proprietà
boschiva demaniale, e con l’esempio di un buon regime industriale di essa,
all’incremento della selvicoltura e del commercio dei prodotti forestali».
Il demanio forestale era costituito :
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- dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con precedenti leggi;
- dalle foreste demaniali amministrate dal Ministero delle finanze;
- dai terreni di proprietà dello Stato ritenuti economicamente suscettibili
della sola coltura forestale;
- dai terreni boscati acquistati dall’Azienda o comunque acquisiti;
- dai terreni nudi acquistati o espropriati;
- dai terreni rimboschiti o da rimboschirsi a cura del Ministero dei lavori
pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione
idraulico-forestale di bacini montani e che il Ministero dell’agricoltura
e foreste riteneva di incorporare nel demanio forestale.
Questi terreni divenivano inalienabili, e dovevano essere coltivati e utilizza-
ti secondo un regolare piano economico approvato dal Ministero dell’agricol-
tura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.
Per la prima volta i beni appartenenti alle Provincie, ai Comuni, alle Uni-
versità agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle asso-
ciazioni, alle società anonime, dovevano essere utilizzati in conformità di un
piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto,
prescritto dal Comitato forestale .
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mente, sancì definitivamente l’annessione.
11 Art 10, Legge 2 giugno 1910, n. 277, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8 giugno 1910, n.134.
12 Cesare Cantelmo, Manuale di legislazione forestale e montana. La legislazione forestale
post-unitaria, Roma, ed. Nuove Dimensioni,1983.

