Page 187 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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Archivio storico dell’AziendA di stAto foreste demAniAli  187

                 Il bilancio dell’Azienda era reso autonomo ed allegato a quello del Mini-
              stero dell’agricoltura, industria e commercio, con una contabilità separata da
              quella generale dello Stato.
                 L’applicazione di tale legge, condusse all’incameramento di 17.009 ettari
              di boschi demaniali, il che fece ascendere il patrimonio dell’Azienda al 30
              giugno 1914 complessivamente a 70.924 ettari. A questi si aggiunsero gli ac-
              quisti fatti nel quinquennio 1910-1914, per una cifra totale di 24.755 ettari, al
              1° luglio 1914 la situazione era di 95.719 ettari.
                 Nel periodo di guerra gli acquisti subirono un sensibile rallentamento, ma
              non furono del tutto soppressi e tenuto conto delle foreste successivamente
              pervenute dalle province redente a dicembre del 1924 il patrimonio dell’A-
              zienda aveva una consistenza pari a 219.550 ettari .
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                 La legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul «riordinamento e riforma della
              legislazione in materia di boschi e di terreni montani», sanciva che l’Azienda
              doveva provvedere «mediante l’ampliamento della proprietà boschiva dello
              Stato, alla formazione di riserve boschive di legname per i bisogni del Paese,
              e dare con un razionale governo di essa, norme ed esempio ai selvicoltori
              nazionali» .
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                 Potevano essere anche acquistati dal Ministero dell’economia nazionale,
              per essere incorporati al demanio forestale di Stato, i terreni boscati, i pascoli
              ed i prati di montagna. Allo stesso scopo potevano anche essere espropriati i
              terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali o particolari,
              gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta dema-
              niale, allorché il loro incorporamento nella stessa fosse giudicato necessario
              alla sua migliore gestione; i terreni comunque coltivati, la cui espropriazione
              fosse ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di de-
              posito o altri impianti occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;
              le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o
              di difesa nazionale, fosse riconosciuta di pubblica utilità con decreto reale,
              promosso dal Ministero dell’economia nazionale, di concerto con i ministri
              competenti .
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                 La legge, inoltre, dava facoltà al Ministero dell’economia nazionale di fare
              concessioni non eccedenti i 90 anni di aree nei terreni amministrati dall’A-
              zienda, per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapeutici o climatici, e vil-
              lini, o per l’esercizio di industrie forestali, di fare temporanee concessioni di
              acqua e di permettere il collocamento dei binari sulle strade dell’Azienda; an-


              13  Ariberto Merendi, La proprietà forestale di Stato in Italia e all’estero, in «L’Alpe», 1925, pp.
                 73-79.
              14  Art. 108, Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
              15  Art. 111, Ibidem.
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