Page 48 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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pendenze dello Stato (art. 7) e dall’altro una maggiore professionalità del
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personale.
La parte esecutiva dell’Amministrazione forestale fu affidata ai comparti-
menti territoriali ,ripartimenti e distretti, che la esplicavano per mezzo degli
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ispettori e degli agenti addetti ( art. 2 c. 7 della legge e artt. 24, 27 e 28 del
regolamento), mentre quella direttiva fu affidata alla Direzione generale delle
foreste, coadiuvata dal Consiglio superiore delle acque e delle foreste, una
commissione con valore consultivo formata da parlamentari e da funzionari
sia dell’Amministrazione che del Ministero dell’agricoltura (art.5).
Alla Direzione generale furono affidati i seguenti compiti, suddivisi in
quattro gruppi, per ognuno dei quali era responsabile un ispettore superiore
(art. 4 della legge e art. 1 del regolamento):
I - Personale del Corpo forestale; istruzione forestale superiore e seconda-
ria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse
di perfezionamento all’estero. II - Demanio forestale dello Stato. III - Siste-
mazioni dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti, in quanto non
siano di competenza del Ministero dei lavori pubblici; incoraggiamento e
protezione della selvicoltura privata. IV - Applicazione delle leggi fore-
stali; regime economico delle acque montane; coltivazione, sistemazione
e godimento dei pascoli e prati naturali montani; statistica delle foreste;
relativa produzione e commercio (art. 1 del regolamento).
Ma l’innovazione più importante fu la creazione dell’Azienda speciale del
demanio forestale di Stato i cui scopi erano l’ampliamento e l’inalienabilità
della proprietà boschiva, l’esempio di un buon regime industriale di essa, e
l’incremento della selvicoltura.
Incremento che anche attraverso provvedimenti di promozione e incorag-
giamento (titolo III della legge) fu fortemente sostenuto dalla legge Luzzatti.
L’Amministrazione forestale, a richiesta dei selvicoltori e degli industriali
forestali, o di propria iniziativa, poteva prestare la sua opera gratuitamente sia
con consigli, istruzioni e i «mezzi di propaganda di cui disponeva», sia offren-
do il proprio personale per visite e per la direzione dei lavori.
Inoltre poteva concedere sussidi «a scopo di propaganda forestale», per pub-
blicazioni, conferenze, riunioni e congressi, concorsi, esposizioni, premi e sus-
sidi per la protezione della selvaggina nei boschi (art. 146, del regolamento).
38 Operazione che venne ultimata solo nel 1912 con r.d. 5 agosto 1912, n. 944.
39 Con d.m. 19 agosto 1914 vengono istituiti gli uffici compartimentali forestali nel Regno.

