Page 48 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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48           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            pendenze dello Stato (art. 7)  e dall’altro una maggiore professionalità del
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            personale.
               La parte esecutiva dell’Amministrazione forestale fu affidata ai comparti-
            menti territoriali ,ripartimenti e distretti, che la esplicavano per mezzo degli
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            ispettori e degli agenti addetti ( art. 2 c. 7 della legge e artt. 24, 27 e 28 del
            regolamento), mentre quella direttiva fu affidata alla Direzione generale delle
            foreste, coadiuvata dal Consiglio superiore delle acque e delle foreste, una
            commissione con valore consultivo formata da parlamentari e da funzionari
            sia dell’Amministrazione che del Ministero dell’agricoltura (art.5).
               Alla  Direzione  generale  furono  affidati  i  seguenti  compiti,  suddivisi  in
            quattro gruppi, per ognuno dei quali era responsabile un ispettore superiore
            (art. 4 della legge e art. 1 del regolamento):
                  I - Personale del Corpo forestale; istruzione forestale superiore e seconda-
                  ria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse
                  di perfezionamento all’estero. II - Demanio forestale dello Stato. III - Siste-
                  mazioni dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti, in quanto non
                  siano di competenza del Ministero dei lavori pubblici; incoraggiamento e
                  protezione della selvicoltura privata. IV - Applicazione delle leggi fore-
                  stali; regime economico delle acque montane; coltivazione, sistemazione
                  e godimento dei pascoli e prati naturali montani; statistica delle foreste;
                  relativa produzione e commercio (art. 1 del regolamento).
               Ma l’innovazione più importante fu la creazione dell’Azienda speciale del
            demanio forestale di Stato i cui scopi erano l’ampliamento e l’inalienabilità
            della proprietà boschiva, l’esempio di un buon regime industriale di essa, e
            l’incremento della selvicoltura.
               Incremento che anche attraverso provvedimenti di promozione e incorag-
            giamento (titolo III della legge) fu fortemente sostenuto dalla legge Luzzatti.
               L’Amministrazione forestale, a richiesta dei selvicoltori e degli industriali
            forestali, o di propria iniziativa, poteva prestare la sua opera gratuitamente sia
            con consigli, istruzioni e i «mezzi di propaganda di cui disponeva», sia offren-
            do il proprio personale per visite e per la direzione dei lavori.
               Inoltre poteva concedere sussidi «a scopo di propaganda forestale», per pub-
            blicazioni, conferenze, riunioni e congressi, concorsi, esposizioni, premi e sus-
            sidi per la protezione della selvaggina nei boschi (art. 146, del regolamento).







            38  Operazione che venne ultimata solo nel 1912 con r.d. 5 agosto 1912, n. 944.
            39  Con d.m. 19 agosto 1914 vengono istituiti gli uffici compartimentali forestali nel Regno.
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