Page 68 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
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           O  chiusura  di  finestre  prestabilite)  segnalandone,  se  possibile,  anche  la  direzione
           una volta che la  truppa era uscita dal  paese.  Per contrastare efficacemente questo
           sistema di  allarme si  proibì talvolta il  suono delle campane (così  come si  proibì lo
           sparo dei mortaretti che, oltre a poter servire da segnale, potevano anche far  cre-
           dere  ad  uno scontro  suscitando  l'allarme  nei  distaccamenti  vicini)  e  si  giunse  in
           taluni casi a disporre che i movimenti fossero intrapresi di  notte, che inizialmente
           le truppe prendessero una  diversa  direzione  e che alle guide  venisse  comunicato
           l'obiettivo finale  soltanto  durante la  marcia (4).  Le  condizioni  di  inferiorità  della
           truppa si  mantenevano,  anche durante la marcia,  per quanto riguardava la  cono-
           scenza dell'avversario.  Contadini, pastori e boscaioli avvisavano le  bande del  suo
           arrivo - anche se a volte il  fischio  o l'urlo di  avvertimento poteva costare qualche
           anno di permanenza nelle patrie galere - inoltre gli stessi individui, interrogati dai
           soldati, fornivano informazioni  false  o  negavano di aver notizie dei briganti.  Che
           questo comportamento fosse  dettato poi da  un convincimento o dalla  paura face-
           va  poca  differenza,  ai  fini  dei  risultati.  Al  rischio  della  galera  si  contrapponeva
           quello, altrettanto se non più reale, della morte inflitta per vendetta dai briganti.
               Sul terreno, quindi, la lotta non poteva sempre dirsi ad armi pari e per com-
           battere  il  brigantaggio  occorreva  prendere  provvedimenti  che  ne  tagliassero  le
           radici e la linfa vitale.
               Quindi tutto il  fondo è ricco di  documentazione relativa ai  divieti emanati da
           autorità civili e militari in relazione ai  movimenti nelle campagne.  In alcuni casi si
           giungeva a proibire il  pascolo in  zone  di  montagna o  lontane dall'abitato, facendo
           concentrare tutto il  bestiame  presso  i paesi,  così  da  cercare  di  impedire i contatti
           con i briganti e l'utilizzo del bestiame come cibo da parte di costoro. Questo era un
           provvedimento che per motivi pratici - l'insufficienza dei pascoli vicino agli  abitati
           - aveva in genere una durata limitata. Sempre per motivi pratici aveva  durata limi-
           tata anche il  divieto di andare a far  legna o carbone nei boschi  (5)  e non a caso car-
           bonai, taglialegna, pastori e mandriani erano tra le categorie più sospette.
               Di  assai  più lunga durata erano le  prescrizioni relative all'obbligo, per chi si
           recava  in  campagna,  di  esser  provvisto  di  un'apposita  autorizzazione,  rilasciata
           dalle autorità comunali, o il  divieto di  pernottare in campagna o la proibizione a
           chi si  recava a lavorare nei campi e nei boschi di  portare con sé  viveri eccedenti
           al  fabbisogno  quotidiano (6),  e  la  lunga  lista  di  arresti  e  di  condanne  per  aver
           infranto quest'ultimo divieto ne dimostra l'indubbia necessità. Sempre allo scopo



               (4)  Busta 86, fascicolo  19, carta 5.
               (5)  Ad esempio busta 8, p. 2073/74.
               (6)  Tra l'altro, busta 11, p.  1651-1654; busta 78, fascicolo 3, carta 10; busta 85, fasci-
           colo 5, carte 108/09; busta 122, fascicolo 3, carta 13.
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