Page 73 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
P. 73
L'ESERCITO E IL IIRIGANTA(;(;IO 57
- a maggio del 1861 - per giudicare i briganti, salvo poi precisare che quelli che
venivano catturati con Ic armi in pugno dovevano essere fucilati "immediatamen-
te, dovendosi considerare questa misura come di fesa personale e legittima",
'Ellvolta, però, anche se non obiettavano alcunché alla prassi vigente, alcuni
ufficiali domandavano chiarimenti sulla sua introduzione. Si faceva allora riferi-
mento ad un bando emanato dal generale fanti al momento dell'entrata delle
truppe nel Regno delle Due Sicilie, con il quale - ai sensi del Codice Penale Mili-
tare - si comminava la pena di morte ai civili armati o, più sbrigatival1lente, si
faceva rispondere: "Non è necessario un decreto. Basta un ordine e questo il
colonnello lo mandi pure a nome del generale" (22) alla domanda formulata da un
ufficiale dei Cavalleggeri di Lucca (probabilmente ancora dotato di una mentalità
legalitaria degna clelia "'T'oscanina" granducale) che - attraverso il suo colonnello
- chiedeva con quale decreto fosse stata prevista la fucilazione.
Il sistema in vigore era successivamente convalidato attraverso circolari che,
a vario livello, prescrivevano la fucilazione entro ventiquattro ore dalla cattura,
su ordine e sotto la responsabilità ciel comandante della truppa che aveva cattlll'a-
to il brigante. Soltanto a lui spettava quest'onere ed in una lettera del .5 marzo
1863 il comandante della Zona Militare di Avellino lo ribadiva ad un suo ufficia-
le che voleva far giudicare i briganti da un'apposita commissione, scrivendo che
la sentenza di una c0111missione avrebbe assunto "un aspetto che le nostre istitu-
zioni non consentono, e dal quale il militare deve rifuggire, mentre invece esegui-
ta come è prescritto ha l'aspetto, ed è una realtà, la conseguenza di una guerra in
cui non si dà quartiere" (23). A quegli ufficiali che chiedevano chiarimenti su par-
ticolari circostanze relative alla cattlll'a di briganti armati e sulla loro susseguente
fucilazione, così rispondeva una circolare dell'aprile 1863 " ... se sorgono dubbi è
segno che non si sono verificate tuUe le circostanze previste c, in ogni caso, è
assai difficile che chi è lontano possa giudicare l11eglio" (24).
Ormai, però, mancavano pochi mesi all'approvazione della "legge Pica"
che avrebbe regolal11entato l'intera materia della lotta al brigantaggio nelle pro-
vincie meridionali. Anche se è correntemente ricordata come una legge draco-
niana, la "legge Pica" era in realtà migliorativa ciel sistema vigente, prescrivendo
per tutti i briganti e i manutengoli un processo davanti ad un Tribunale Militare
con la partecipazione di un difensore (2.5). Alcune buste ciel nostro fondo sono
relative alle sentenze emesse dai 1ì'ibul1ali Militari c la loro consultazione può
risultare di indubbio interesse.
(22) Busta il, p. 1747-1753.
(23) Busta 65, fascicolo 3, p, 3%,
(24) Busta 46, fascicolo 4, p. I-II.
(25) Assai utile per combattere il manutengolismo si rivelò anche l'obbligo del domicilio
coatto sancito in via amministrativa.