Page 72 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
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                 La lotta al brigantaggio era infatti ugualmente condotta da tutti i comandan-
            ti  con  estremo  rigore.  Sin  dall'inizio,  applicando  il  Codice  Penale  Militare  del
            1859, veniva passato per le armi chiunque avesse opposto resistenza armata.
                 Era invece garantita, in linea di  massima, salva la vita ai  briganti che si  fosse-
            ro costituiti o che fossero catturati senz'armi.  In  linea di  massima, si  è detto, per-
            ché le  carte riportano  taluni  casi  di  briganti catturati senz'armi  o,  addirittura,  di
            manutengoli  ugualmente  fucilati.  Per  alcuni  di  questi  casi  anomali  erano  anche
            fornite delle spiegazioni: si era ceduto alle richieste di giustizia espresse dagli abi-
            tanti  della  località  dov'era  stato  catturato  il  brigante  (si  doveva  trattare  di  uno
            degli  infrequenti casi di brigante inviso alle  popolazioni) oppure il  brigante si  era
            limitato a nascondere le  armi  immediatamente prima della cattura, oppure si  era
            voluto dare un esem pio (19).  Comunque, in  linea di  massima, in casi  di  presenta-
            zione o di cattura senz'armi la  vita era garantita, ma la vita soltanto, non altro. La
            consegna  alla  magistratura  ordinaria,  il  processo  e  la  condanna  sarebbero  stati
            l'inevitabile corollario.  Questa era  d'altra  parte  la  linea  ufficiale,  sostenuta  dalle
            autorità militari di fronte alle  richieste di  trattative avanzate da alcuni briganti. Al
            massimo - ed in seguito si  sarebbe legiferato in questo senso - poteva esser  presa
            in  considerazione una  diminuzione della  pena  in  caso  di  presentazione ed  ancor
            più in caso di collaborazione.
                Tranne queste eventualità, la  fucilazione entro le  ventiquattro ore dalla cattura
            (successivamente  scattava  la  remissione  alla  magistratura  ordinaria)  costituiva  la
            prassi e, dalle nostre carte, non risulta che da parte degli ufficiali in servizio anti-l)l'i-
            gantaggio venisse sollevata, al  riguardo, alcuna difficoltà.  I.:eccezionalità delle  circo-
            stanze giustificava e legittimava ai  loro occhi l'eccezionalità delle misure adottate (20).
                 Nelle buste del  fondo  relative al  periodo anteriore all'entrata in  vigore delle
            norme  previste  dalla  "legge  Piea"  (agosto  1863)  si  riscontrano  numerosi  docu-
            menti,  tutti  improntati  al  medesimo  tenore,  anche  se  con  qualche  variante  per
            quanto riguardava le  formalità - non si  possono definire altrimenti - da adempiere
            prima della fucilazione (21).  Così era prevista una corte marziale nella zona di  Gaeta



                 (19)  Per un esempio di  fuci lazione a  richiesta,  busta  J 2,  p.  315 -317;  per uno di  fucila-
            zione come esempio, busta 27, fascicolo 3, carte 9-12.
                 (20)  Non soltanto agli occhi  degli  ufficiali se,  pur con qualche "distinguo", cosÌ  scriveva
            il  procuratore del re di Bari nel  dicembre dcll861 : "La fucilazione dei briganti colti colle armi
            alla  mano non deve  riguardarsi che come un  provvedimento straordinario, estralegale,  dettato
            dalla  suprema esigenza  di salvare  il  paese  dalla  nefandità del  brigantaggio,  giacché  non essen-
            dovi  né  stato di  guerra né  stato di  assedio  la  legge  dovrebbe  pur conservare tutto il  suo impe-
            rio" (busta 4, p.  384).
                 (21)  Tra l'altro busta 6, p.  231-234, 617, 627; busta  8, p.  175-178; busta  18, fascicolo
            4, carta 40; busta 65, fascicolo 3, carta 396; busta 123, fascicolo 4, carta 43.
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