Page 72 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
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56 PIERO CROCIANI
La lotta al brigantaggio era infatti ugualmente condotta da tutti i comandan-
ti con estremo rigore. Sin dall'inizio, applicando il Codice Penale Militare del
1859, veniva passato per le armi chiunque avesse opposto resistenza armata.
Era invece garantita, in linea di massima, salva la vita ai briganti che si fosse-
ro costituiti o che fossero catturati senz'armi. In linea di massima, si è detto, per-
ché le carte riportano taluni casi di briganti catturati senz'armi o, addirittura, di
manutengoli ugualmente fucilati. Per alcuni di questi casi anomali erano anche
fornite delle spiegazioni: si era ceduto alle richieste di giustizia espresse dagli abi-
tanti della località dov'era stato catturato il brigante (si doveva trattare di uno
degli infrequenti casi di brigante inviso alle popolazioni) oppure il brigante si era
limitato a nascondere le armi immediatamente prima della cattura, oppure si era
voluto dare un esem pio (19). Comunque, in linea di massima, in casi di presenta-
zione o di cattura senz'armi la vita era garantita, ma la vita soltanto, non altro. La
consegna alla magistratura ordinaria, il processo e la condanna sarebbero stati
l'inevitabile corollario. Questa era d'altra parte la linea ufficiale, sostenuta dalle
autorità militari di fronte alle richieste di trattative avanzate da alcuni briganti. Al
massimo - ed in seguito si sarebbe legiferato in questo senso - poteva esser presa
in considerazione una diminuzione della pena in caso di presentazione ed ancor
più in caso di collaborazione.
Tranne queste eventualità, la fucilazione entro le ventiquattro ore dalla cattura
(successivamente scattava la remissione alla magistratura ordinaria) costituiva la
prassi e, dalle nostre carte, non risulta che da parte degli ufficiali in servizio anti-l)l'i-
gantaggio venisse sollevata, al riguardo, alcuna difficoltà. I.:eccezionalità delle circo-
stanze giustificava e legittimava ai loro occhi l'eccezionalità delle misure adottate (20).
Nelle buste del fondo relative al periodo anteriore all'entrata in vigore delle
norme previste dalla "legge Piea" (agosto 1863) si riscontrano numerosi docu-
menti, tutti improntati al medesimo tenore, anche se con qualche variante per
quanto riguardava le formalità - non si possono definire altrimenti - da adempiere
prima della fucilazione (21). Così era prevista una corte marziale nella zona di Gaeta
(19) Per un esempio di fuci lazione a richiesta, busta J 2, p. 315 -317; per uno di fucila-
zione come esempio, busta 27, fascicolo 3, carte 9-12.
(20) Non soltanto agli occhi degli ufficiali se, pur con qualche "distinguo", cosÌ scriveva
il procuratore del re di Bari nel dicembre dcll861 : "La fucilazione dei briganti colti colle armi
alla mano non deve riguardarsi che come un provvedimento straordinario, estralegale, dettato
dalla suprema esigenza di salvare il paese dalla nefandità del brigantaggio, giacché non essen-
dovi né stato di guerra né stato di assedio la legge dovrebbe pur conservare tutto il suo impe-
rio" (busta 4, p. 384).
(21) Tra l'altro busta 6, p. 231-234, 617, 627; busta 8, p. 175-178; busta 18, fascicolo
4, carta 40; busta 65, fascicolo 3, carta 396; busta 123, fascicolo 4, carta 43.