Page 297 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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LA  PROPAGANDA  DELLA NAZIONE ARMATA                                   279


         e organizzazione
             Una  nazione  armata  degna  di  tal  nome,  cioè  in  grado  di  essere  preparata a
         guerreggiare efficientemente, doveva  però essere pronta alla  mobilitazione gene-
         rale  allo  scoppio  di  un  conflitto.  Nel  1925  veniva  pertanto promulgata la  legge
         per l'Organizzazione della Nazione in  Guerra (11),  che intendeva fare tesoro delle
         esperienze e degli  insegnamenti della  1  a  guerra mondiale, e dettava le  norme per
         mettere  lo  Stato in grado  di  affrontare  e  di  superare  l'inevitabile  crisi  che  si  sa-
         rebbe determinata al  momento della  mobilitazione generale.
             Una  legge  importante  per  la  preparazione  del  Paese  ad  un  eventuale  con-
         flitto,  e  per il  potenziamento delle  forze  armate;  che,  in  parte,  finÌ  per essere
         svuotata  di  efficacia,  di  fronte  soprattutto  alle  difficoltà  di  natura  economica
         e  finanziaria  che  si  presentarono,  con  tutte  le  inevitabili  conseguenze  che  ne
         sarebbero  poi  seguite.
             La  legge,  sommariamente, guardava nel  suo complesso alla mobilitazione ci-
         vile  ed  alla  mobilitazione  militare.  La  mobilitazione civile soprattutto  rientrava
         nelle  finalità  legislative.  Essa  doveva essere  attuata con l'istituzione  di  una serie
         di Enti, articolati in Comitati regionali e Sottocomitati, posti alle dipendenze dei
         Ministeri competenti e sottoposti, per la direzione ed il coordinamento, alla Com-
         missione  Suprema di  Difesa.  Tali  organismi  avevano  il  compito  di  importare le
         materie prime,  di  occuparsi delle  fabbricazioni  di  guerra,  di  assicurare l'alimen-
         tazione del  Paese,  e,  per gli  aspetti che ci  riguardano più da  vicino,  di  fare  ope-
         ra di  propaganda e di assistenza civile. È subito da annotare che nell'articolazione
         e  nell'organizzazione  della  propaganda  la  legge  non  previde organi  militari  per
         la  propaganda di  guerra.
             Nel  1927  la  Commissione  Suprema  di  Difesa  si  occupò  per  la  prima  volta
         dell'organo di  propaganda e  assistenza  civile  previsto dalla legge,  e tracciò le  di-
         rettive per le  linee di  azione  da attuare in  caso  di  mobilitazione.  I compiti dove-
         vano  essere  divisi  tra Ministero degli  Esteri  (propaganda  all'estero)  e  Ministero
         degli  Interni  (propaganda all'interno e  assistenza  civile);  quest'ultimo si  sarebbe
         avvalso della collaborazione de  Il' Associazione Nazionale Mutilati.  I due dicasteri
         avrebbero dovuto operare in  simbiosi,  per ottenere unità di  indirizzo.
             La  lettura del verbale della  riunione, compilato l'anno successivo, ci  fa  com-
         prendere come la  discussione  sulle  attività di  propaganda della Nazione Armata
         fosse  fumosa  e  vaga,  persino  nella  stessa  ideazione  e  organizzazione (12).  Le  se-
         riose considerazioni generali, introduttive dell'argomento, lamentavano la scarsa



             (11)  Legge  n.  969 dell'8  giugno  1925.
             (12)  AUSSME,  Carteggio della Commissione Suprema di  Difesa,  registro F9,  busta 15.
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