Page 272 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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                malgrado lo sforzo compiuto in sede di analisi e di valutazione critica del ne-
             goziato, nei mesi successivi le autorità militari dovettero rassegnarsi alla firma di
             un accordo giudicato ampiamente insoddisfacente. A distanza di circa sette mesi
             dalla conclusione delle trattative, la convocazione del Consiglio Superiore delle
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             Forze Armate  da parte del ministro della Difesa divenne l’occasione per espri-
             mere un parere a posteriori. L’incontro consentiva di accertare lo stato d’animo
             degli alti comandi in vista dell’inizio della delicata fase di applicazione degli ac-
             cordi che avrebbe richiesto la collaborazione attiva dei militari. Aprendo i lavori
             della seduta il presidente, il Generale Emilio Battisti, chiarì subito che se alcune
             tesi sostenute dai rappresentanti delle Forze Armate “non avevano potuto avere
             successo non era il caso di tentare di farle trionfare in sede di ratifica del trattato
             perché ciò [avrebbe] comport[ato], nella migliore delle ipotesi, un notevole ritar-
             do nella ratifica stessa”. Il Consiglio avrebbe piuttosto dovuto “richiamare l’atten-
             zione su alcune questioni di particolare interesse militare affinché ne ten[essero]
             conto gli organi preposti alla interpretazione, alla stesura delle leggi e delle rego-
             lamentazioni derivanti dall’approvazione del trattato stesso”. Accogliendo l’invito
             a considerare l’intera architettura del progetto europeo, il Capo di Stato Maggiore
             della Marina definì “vantaggioso” il trattato a patto di “tenere presente non solo le
             situazioni militari bensì anche quelle politiche e finanziarie”. Stesso punto di vista
             venne espresso dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica per il quale “l’indi-
             scutibile importanza” che la CED rivestiva per gli interessi della nazione avrebbe



             52  il Consiglio superiore delle FF.AA. venne costituito come organo consultivo del ministro
                della Difesa con parere obbligatorio nei seguenti casi: questioni di rilevante importanza
                relative agli ordinamenti militari e alla programmazione organica e bellica delle FF.AA. e
                di ciascuna di esse; clausole di natura militare da includere nei trattati o nelle convenzioni
                internazionali; proposte da trasmettere al ministro del Tesoro per la formazione del progetto
                dello stato di previsione del Ministero della Difesa per ciascun esercizio finanziario; schemi
                di provvedimenti di carattere legislativo o regolarmente predisposti dal ministro della Difesa
                in materia di disciplina militare, di ordinamento delle FF.AA., di stato e avanzamento degli
                ufficiali e sottufficiali, di reclutamento del personale militare, di organici del personale
                militare e civile; di programmi relativi agli armamenti o ai grandi approvvigionamenti;
                capitolati d’oneri generali e particolari e progetti di contratti e di transizioni nei casi in
                cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato;
                altre questioni d’interesse tecnico, militare amministrativo che non rientrano in quelle già
                elencate. Il Consiglio costituito su tre sezioni, una per ciascuna forza armata,  agiva in
                alcuni casi per sezioni e in altre a sezioni riunite; ne facevano parte come presidenti i
                generali ed ammiragli più anziani, esclusi i capi di Stato Maggiore e i Segretari Generali,
                e un generale di brigata o colonnello dell’Esercito relatore degli affari militari, uno per gli
                affari tecnici, un ispettore o direttore di divisione del Ministero della Difesa per ciascuna
                forza armata con proprio personale per gli affari amministrativi. Ministro, Sottosegretario
                di Stato, capo di Stato Maggiore della Difesa avevano il diritto di presenziare alle riunioni
                alle quali avrebbero potuto aggiungersi, come membri straordinari, anche altri generali,
                ammiragli, funzionari, convocati dal Consiglio stesso.
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