Page 403 - Atti 2014 - La neutralità 1914-1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana
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Workshop giovani ricercatori                                        403



                   Art. 20
                   Allo scopo di facilitare il ricorso immediato all’arbitrato per le con-
                   troversie internazionali che non abbiano potuto essere regolate in via
                   diplomatica, le Potenze firmatarie si obbligano ad organizzare una
                   Corte permanente d’arbitrato, accessibile in ogni tempo e che fun-
                   zioni, salvo stipulazione contraria delle Parti, conformemente alle
                   regole di procedura inserite nella presente Convenzione.

                   Art. 21
                   La Corte permanente sarà competente per tutti i casi d’arbitrato, ec-
                   cetto che le Parti non convengano di stabilire una giurisdizione spe-
                   ciale.
                   Art. 22
                   Un Ufficio internazionale stabilito all’Aia serve di cancelleria alla
                   Corte. Questo Ufficio è l’intermediario delle comunicazioni relative
                   alle riunioni di questa Corte. Esso ha la cura degli archivi e la gestio-
                   ne di tutti gli affari amministrativi. Le Potenze firmatarie s’obbligano
                   a comunicare all’Ufficio internazionale dell’Aia, una copia certifica-
                   ta conforme di ogni stipulazione d’arbitrato intervenuta tra esse e di
                   ogni sentenza arbitrale relativa ad esse e pronunciata da giurisdizioni
                   speciali. Esse s’obbligano inoltre a comunicare all’Ufficio le leggi,
                   regolamenti e documenti accertanti eventualmente l’esecuzione delle
                   sentenze pronunciate dalla Corte.


                L’articolo successivo definiva la fisionomia materiale dell’arbitrato nel modo
             seguente:

                   Ciascuna Potenza firmataria designerà, nei tre mesi che seguiranno
                   la ratifica da parte di esse del presente atto, quattro persone al più,
                   di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale,
                   che godano la più alta considerazione morale e siano disposte ad
                   accettare le funzioni d’arbitro. Le persone così designate saranno in-
                   scritte, come membri della Corte, in una lista, che sarà notificata a
                   tutte le Potenze firmatarie per cura dell’Ufficio. Ogni modificazione
                   alla lista degli arbitri è portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle
                   Potenze firmatarie. Due o più Potenze possono intendersi per la desi-
                   gnazione in comune di uno o più membri. La stessa persona può es-
                   sere designata da varie Potenze. I membri della Corte sono nominati
                   per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato. In
                   caso di morte o di ritiro d’un membro della Corte, si procede alla sua
                   sostituzione secondo il modo determinato per la nomina.
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