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404        la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana



                Seguivano poi le indicazioni per l’organizzazione logistica della Corte e il suo
             funzionamento che però restava condizionato alla buona volontà dei paesi chia-
             mati in causa.
                L’idea  della  costituzione  di  una  Corte  d’arbitrato  permanente,  come  sotto-
             lineato  anche  nelle  istruzioni  ai  delegati  loro  fornite  prima  della  partenza  per
             l’Aia, circolava già da molto  tempo  anche  e soprattutto  in ambiente  america-
             no. Lo stesso McKinley, nel suo discorso inaugurale del 4 marzo 1897, vi ave-
             va fatto ampio riferimento dichiarando che tale soluzione rappresentava il vero
             e unico modo per comporre i contrasti internazionali e nazionali. Affermazione
             che si basava, già allora, su un solido apparato di iniziative e su un’ampia let-
             teratura internazionale. A cominciare dai lavori e dalle proposte di Joahann Ka-
                                                                                    21
             spar Bluntschli, uno dei fondatori dell’Institut de droit international di Gand,
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             James Lorimer,  David Dudley Field e Leone Levi . Alcune regole per la defini-
             zione della procedura dei tribunali internazionali di arbitrato erano, inoltre, state
             discusse dall’Istituto di Diritto Internazionale presso le sue sessioni a Ginevra nel
             1874 e all’Aia nel 1875 a cui, oltre ad alcuni degli autori citati, avevano parte-


             21  J. K. blUntschli, Das Moderne Völkerrecht der Civilisierten Staten, 2° d., Nordlingen, verlag
                 der C. H. Beck’schen Buchhandlung, 1872, art. 30, p. 7.
             22  J. loriMEr, Leçon sur l’Institut de droit international, in «Revue de droit international et legis-
                 lation comparée», VI, 1874, p. 171. Su Lorimer e le diverse iniziative per giungere alla formula-
                 zione di un codice di diritto internazionale ved.  i. abraMs, The Emergence of the International
                 Law Societies, in «The Review of Politics», XIX-3, 1957, pp. 361-80; l. tEdoldi, Costruire
                 la giustizia internazionale. Alle origini delle organizzazioni giudiziarie internazionali: temi e
                 problemi, in «Annali dell’Istituto storico italo germanico», XXXV, 2009, pp. 11-37; l. nUzzo,
                 Disordine politico e ordine giuridico, Iniziative e utopie nel diritto internazionale di fine ‘800,
                 in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLI (2011), n. 2, pp. 319-337.
                 Scrive - a proposito dell’impegno di Lorimer per la costruzione di un tribunale internazionale
                 - Marco Cesa (voc. Pace in Encicloperdia delle Scienze Sociali, 1991, [http://www.treccani.it/
                 enciclopedia/pace_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/]:
                 «James Lorimer in Gran Bretagna, Johann Kaspar Bluntschli in Germania, e un economista, Gu-
                 stave de Molinari in Francia, hanno obiettivi più modesti, ma anche più realistici. Assegnando
                 un ruolo speciale alle grandi potenze (Molinari e Bluntschli), o giungendo persino a teorizzare
                 la creazione di uno strumento militare ad hoc a disposizione di un tribunale internazionale (Mo-
                 linari e Lorimer), il loro fine è quello di mettere a punto un complesso dispositivo per limitare
                 il più possibile il ricorso alla guerra, mantenere un certo ordine tra Stati sovrani e far fronte alle
                 crisi più acute, ma non per trasformare il sistema internazionale. Questa è anche la tendenza
                 generale dei vari progetti di organizzazione internazionale elaborati nel periodo compreso tra le
                 due Conferenze dell’Aia (1899 e 1907) e la grande guerra. Ma sarà proprio il conflitto mondiale
                 a indurre i leaders politici ad accantonare le prudenti norme e procedure teorizzate dai giuristi,
                 gli attenti limiti da loro posti alla giurisdizione delle istituzioni internazionali: l’esigenza di
                 mutare radicalmente le regole del gioco della politica internazionale dopo ‘l’ultima delle guerra
                 trova la sua più tipica manifestazione nella Società delle Nazioni, alla quale si assegnano ambi-
                 ziose funzioni permanenti e generali di pace e di sicurezza».
             23  l. lEvi, International law, with materials for a code, 1887.
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