Page 172 - Il 1916 Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica di un conflitto sempre più esteso - Atti 6-7 dicembre 2016
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172           il 1916. EvoluzionE gEopolitica, tattica E tEcnica di un conflitto sEmprE più EstEso


                Come  riconobbe  il  commissario  civile  di  Monfalcone  “gli  allontanamenti
             dalla zona di guerra sono spesso seguiti in maniera tumultuaria senza che vi fos-
             se modo di vagliare attentamente accuse e denunzie ed oltre a ciò si è non di rado
             proceduto ad allontanamenti in massa da determinate località” .
                                                                    18
                Poiché mancavano norme che indicassero le modalità e le forme degli inter-
             venti, gli internamenti di persone “sospette” si svolsero all’inizio in una grande
             confusione normativa, che fu all’origine di numerosi contrasti.
                La gestione in zona di guerra del potere di allontanare e decidere l’interna-
             mento di individui considerati pericolosi per l’o.p. fu affidata dal Commissario
             Straordinario al Segretariato Generale per gli Affari civili (SGAC), organo isti-
             tuito il 29 maggio 1915 per sovrintendere all’amministrazione civile nelle zone
             occupate e diretto per tutto il periodo della guerra da un alto funzionario del
             Ministero degli Interni, Agostino D’Adamo, rigidamente sottoposto gerarchica-
             mente al Commissario Straordinario, ma con funzioni di mediazione tra questo
             e il Governo.
                In base al Servizio in guerra, parte I, n. 39, il Commissario Straordinario
             poteva, però, delegare l’autorità politica e amministrativa nelle zone di guerra ai
             Comandi (d’Armata, di Corpo d’Armata o Comandi autonomi) .
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                Riguardo ai luoghi di internamento, gli stranieri adulti, se maschi e apparte-
             nenti a Stati nemici, vennero internati in Sardegna e, dal gennaio 1918, anche i
             loro familiari furono costretti in residenze fisse; per i cittadini italiani venne fatta
             una distinzione a seconda che possedessero i mezzi di sostentamento - e in tal
             caso potevano chiedere di risiedere in luogo diverso da quello stabilito – o fos-
             sero indigenti: questi erano infatti obbligati a risiedere nel luogo loro assegnato.
                In realtà, tuttavia, almeno nel caso degli internati politici – come ebbe a de-
             nunciare Turati alla Camera dei Deputati -, la Sardegna fu per molti, che pure
             avevano trovato la possibilità di mantenersi altrove grazie a un lavoro, un domi-



             18  Commissario civile di Monfalcone,13 dicembre 1915, in AC, b. 233; anche la Commissio-
                ne per la revisione degli internamenti rilevò “che in taluni casi la misura dell’internamento
                avrebbe potuto essere evitata, e ciò perché forse si è voluto dare maggiore peso a qualche
                incidente tendenziosamente ampliato da persone che potevano avervi interesse, anziché ai
                buoni precedenti politici delle singole persone” - 12.3.1916, in AC, b.233.
             19  Gli ambiti di azione dei Prefetti, previsti dal codice e dalle Leggi di p.s furono ulteriormente
                incrementati dalla legislazione eccezionale: in particolare, la legge del 21 marzo 1915, n. 273,
                riguardante “Misure per la difesa economica e militare dello Stato”, aveva previsto, oltre alla
                limitazione della libertà di stampa, all’art. 11, sanzioni contro lo spionaggio e altre norme
                riguardanti la difesa militare dello Stato”; provvedimenti straordinari di p.s. erano attuabili,
                inoltre, in base al decreto legge 20 giugno, n. 885, riguardante la diffusione di notizie “concer-
                nenti la guerra o fatti connessi”; e soprattutto il decreto del 23 maggio 1915, n. 674, aveva for-
                nito ai prefetti poteri praticamente illimitati nell’ambito dell’ordine pubblico, stabilendo che
                essi, in caso di urgenza, avevano la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento che credessero
                indispensabile per la sua tutela, “anche in deroga alla legge di pubblica sicurezza”
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