Page 199 - Il 1916 Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica di un conflitto sempre più esteso - Atti 6-7 dicembre 2016
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II SeSSIone - I ServIzI dI InformazIone, alcune proSpettIve         199



             buon grado dai soldati: “i Carabinieri svolgono inchieste segrete nei reparti, si
             travestono per confondersi tra i militari e carpirne le confidenze, agiscono in-
             somma con i sistemi e i poteri di una vera e propria polizia segreta. L’odio dei
             combattenti non va tanto, o non soltanto, ai rappresentanti e agli esecutori della
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             legge quanto ai metodi con cui sono obbligati a svolgere il loro compito” . In
             realtà, piuttosto che attribuire ai Carabinieri un ruolo che tradizionalmente non
             gli appartiene (polizia segreta), sarebbe il caso di confrontare tali attività con le
             pratiche di polizia ricorrenti nel periodo storico. Infatti, proprio osservando gli
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             aspetti pratici emerge una modalità investigativa tipica dell’epoca .
                Un altro aspetto che caratterizzava, all’epoca come adesso, l’appartenenza
             all’Arma consisteva nel fatto che “i Carabinieri delle sezioni sono considerati
             permanentemente in servizio; essi hanno libertà di circolazione, e nell’esercizio
             delle loro funzioni non devono essere distratti o trattenuti da chicchessia. Ove,
             per compiere le missioni, loro affidate, essi richiedano un rinforzo, questo viene
             loro concesso nella misura giudicata opportuna dal comandante delle truppe cui
             è rivolta la richiesta” . Si tenga conto che tale affermazione proveniva diret-
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             tamente dai principali testi normativi dell’Arma: il regolamento generale e il
             regolamento organico . Dunque un trasferimento nel contesto militare di dispo-
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             sizioni di portata generale. Non era possibile né corretto distinguere la funzione
             di polizia militare da quella di forza dell’ordine a statuto militare se non per i
             compiti specifici assegnati al personale. Ne conseguiva evidentemente che il du-
             plice ruolo costituisce un elemento di grande flessibilità, meno presente in altri
             contesti europei.












             24  E. Forcella, A. Monticone, Plotone di esecuzione cit., p. XX.
             25  Si rinvia a F. Carbone, relazione “I Carabinieri e la polizia giudiziaria: la nuova sfida degli anni
                Cinquanta”, presentata al convegno “Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percor-
                so”, Messina 6-7 dicembre 2013, atti in corso di stampa. Nella relazione si fa anche cenno alle
                precedenti modalità investigative tipiche della prima fase del Novecento.
             26  Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali – Stralcio cit., p. 4.
             27  All’epoca erano in vigore il Regolamento organico e il Regolamento Generale per l’Arma dei
                Carabinieri Reali furono approvati con due distinti regi decreti datati entrambi 24 dicembre
                1911, Ministero della Guerra – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, n. 101 –
                Regolamento organico e Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri Reali – edizione
                1912, Roma, Voghera Enrico tipografo editore del giornale militare, 1912. In particolare si fa
                riferimento all’articolo 1 del regolamento organico e all’articolo 58 del regolamento generale.
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