Page 375 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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Un principio generale riportato nel preambolo e passato alla storia come la “clausola
Martens”, prevedeva che “nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni
civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’imperio dei principi del diritto delle
genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle
esigenze della pubblica coscienza” . A tal proposito mi ricollego ha riferito il Professor De
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Leonardis nel corso del suo intervento. È necessario ricordare che immadiatamente dopo il
Primo Conflitto Mondiale, la Comunità Internazionale diede avvio a numerosi tentativi per
“umanizzare” i conflitti anche se i risultati furono, tutto sommato, di portata limitata .
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Il Secondo Conflitto Mondiale, per la vastità dei territori, dei popoli e degli individui
coinvolti ebbe un peso completamente diverso, soprattutto a causa del fatto che, purtroppo,
furono le popolazioni civili a diventare parte integrante del conflitto nel corso di tutte le
operazioni militari durante i cinque anni di guerra. in seguito alla drammatica esperienza
maturata nel corso della Seconda Guerra Mondiale si arrivò alla stipula di quattro conven-
zioni internazionali che misero in rilievo aspetti prima trascurati quali: “a) i mezzi e i metodi
di guerra che […] avevano come non mai esposto alle conseguenze delle ostilità le persone
inermi e i beni civili – b) il trattamento spesso disumano riservato ai prigionieri di guerra, agli
internati civili e alla popolazione dei territori soggetti ad occupazione militare – c) la nascita
e lo sviluppo dei movimenti di resistenza che agirono in tutti i paesi occupati, e che con la lo-
ro attività vennero a violare le norme che, a differenza del territorio invaso, vietavano allora,
in territorio occupato, qualsiasi azione ostile contro le forze occupanti” .
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Credo sia necessario ricordare, per quanto riguarda le forze armate italiane, che il Regno
d’Italia allo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale aveva già provveduto a ratificare nume-
rose convenzioni anche se non erano state ratificate le convenzioni dell’Aja del 1907.
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Tuttavia, con un regio decreto del 1938, furono emanate due norme fondamentali da
applicare nel corso della Seconda Guerra Mondiale: la “legge di guerra” e la “legge di
neutralità” tuttora in vigore.
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diritto bellico e l’Etiopia, in Rivista di Fanteria, a. III – 1936, pp. 22-27.
3 Ciò significa che, nel diritto bellico, esistono norme non scritte ma cogenti, cfr. Pietro Verri, Appunti di
Diritto Bellico, Roma, 1982, Edizioni speciali della «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», p. 10.
4 Nel periodo tra le due guerre si ricordano: la convenzione del 17 giugno 1925 relativa al divieto di impiego
di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici, quella del 17 luglio 1929, relativa al trattamento
dei prigionieri di guerra, il processo verbale firmato a Londra il 6 novembre 1936 relativo alle norme da
osservare per i sottomarini nelle loro azioni contro navi mercantili.
5 P. Verri, Appunti di Diritto Bellico cit., p. 13. Per completezza è opportuno ricordare che attualmente sono
in vigore le quattro convenzioni internazionali di Ginevra del 12 agosto 1949 relative al miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (I), dei feriti, malati e naufraghi delle forze
armate sul mare (II), per il trattamento dei prigionieri di guerra (III), nonché per la protezione delle persone
dei civili in tempo di guerra sul territorio del proprio paese o di altro paese (IV). Successivamente, l’8 giugno
1977, furono approvati due protocolli addizionali alle quattro convenzioni dedicati ai conflitti internazionali
(protocollo I) e ai conflitti non internazionali (protocollo II). Sulla nascita dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite nel Secondo dopoguerra, toMaSo PeraSSi, L’ordinamento delle Nazioni Unite, Padova, Cedam,
1953.
6 L’Italia aveva ratificate le convenzioni dell’Aja del 1899, il protocollo di Ginevra del 1925, le convenzioni
di Ginevra del 1929 e firmato il processo verbale del 1936.
7 In particolare si tratta del regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415.