Page 377 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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          dell’occupante, e magari amministrando direttamente il territorio occupato” , pure tenendo
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          conto che l’occupazione ha carattere di provvisorietà.
             Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio le occupazioni militari tedesche furono
          fatte precedere da un proclama del comandante militare che provvedeva alla costituzione
          di comandi militari incaricati di esercitare diritti e poteri spettanti all’occupante. In campo
          alleato, prendendo ad esempio la Sicilia, immediatamente con lo sbarco sul territorio metro-
          politano italiano un proclama del generale Alexander, in qualità di comandante delle forze
          armate alleate in Sicilia e governatore militare dei territori occupati, attribuiva ad uffici di
          governo per gli affari civili retti da ufficiali al seguito delle truppe combattenti il compito di
          esercitare direttamente il potere sul territorio italiano mano a mano che era occupato dalle
          forze armate alleate .
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             Per quanto riguarda l’occupazione poi, si doveva distinguere tra occupazione bellica,
          pacifica o a seguito di armistizio (quest’ultima ritenuta, da parte della dottrina del periodo
          successivo al Secondo conflitto mondiale, fenomeno autonomo rispetto gli altri due).
             Un esempio di occupazione pacifica è la cessione definitiva dell’amministrazione dei
          territori occupati in Italia da parte del governo militare alleato al governo italiano (a partire
          dal 1° gennaio 1946) a seguito della stasi causata dai ritardi per la stipulazione del trattato
          di pace .
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             Negli anni successivi al Secondo Conflitto Mondiale, la dottrina ritenne concordemente
          che i criteri generali legati all’esperienza bellica potessero consentire di distinguere “l’occu-
          pazione bellica totale” dalla debellatio:
          -    il perdurare dello stato di guerra con gli alleati del paese occupato;
          -    la persistenza di una organizzazione statuale del paese occupato sotto forma di governo
             in esilio al quale era riconosciuta capacità internazionale oppure sotto forma di un movi-
             mento di resistenza interno;
          -    il funzionamento della struttura amministrativa e giudiziaria con una forte indipendenza
             dall’occupante, nonostante il crollo dell’organizzazione statuale intesa quale insieme di
             organi di governo.
             Così, è sufficiente che si verifichi almeno una di tali condizioni perché non si possa par-
          lare di debellatio .
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             le attività esercitate dallo Stato occupante non rappresentano che una mera situazione di
          fatto per l’ordinamento dello Stato occupato e per l’ordinamento internazionale, “anche se


          13  a. Migliazza, L’occupazione cit., p. 24.
          14   Ivi, p. 35. Tali proclami erano emanati con un doppio scopo, da una parte per determinare il momento in
              cui sarebbe iniziata l’occupazione militare e dall’altra per notificare alla popolazione civile gli obblighi e le
              imposizioni. Anche la Germania fece uso di proclami; quello relativo alla Norvegia in gerharD Von glahn,
              The occupation of enemy territory – A commentary of the law and practice of belligerent occupation, the
              University of Minnesota Press, Minneapolis, 1957, pp. 40-42, mentre quello del generale Eisenhower per la
              Germania pp. 43-44.
          15  a. Migliazza, L’occupazione cit., pp. 42-43.
          16   Si tenga conto che un caso interessante a conferma di quanto detto si verificò in Italia. Infatti, l’annessione
              dei Ducati emiliani al Regno di Sardegna non potè avere luogo immediatamente nel 1858 a causa dell’esis-
              tenza dei governi in esilio che, con proprie truppe, stazionavano nel Regno Lombardo-Veneto, in A. Mi-
              gliazza, L’occupazione cit., p. 61-62.
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